Decreto Dignità, le agevolazioni previste per rilanciare l'occupazione - QdS

Decreto Dignità, le agevolazioni previste per rilanciare l’occupazione

Antonino Lo Re

Decreto Dignità, le agevolazioni previste per rilanciare l’occupazione

giovedì 08 Novembre 2018

Entrato in vigore il 14 luglio, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018 n. 96. All’art. 1 bis previsto l’esonero contributivo del 50% per l’assunzione di under 35

ROMA – Il cosiddetto Decreto Dignità è il primo provvedimento legislativo emanato in qualità di Ministro del lavoro da Luigi Di Maio. Si tratta del Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, pubblicato sulla Gu Serie Generale n.161 del 13-07-2018 ed entrato in vigore il 14 luglio, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, pubblicata sulla Gu Serie Generale n.186 del 11-08-2018 ed entrata in vigore il 12 agosto, rubricato “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. Le misure che riguardano direttamente e indirettamente il lavoro si collocano nei capi I “misure per il contrasto al precariato” e II “misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali”.Andiamo a vedere le principali novità introdotte dal Decreto Dignità a favore dei lavoratori e a sostegno dell’occupazione.
 
Art. 1 Modifiche alla disciplina del contratto del lavoro a tempo indeterminato
Al comma 1, riappaiono nuovamente nei contratti a tempo le causali che erano state eliminate dal “jobs act” e la durata massima dei rapporti a termine viene ridotta. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori. Altra novità è trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato in caso di superamento del periodo di 1 anno del Ctd in assenza delle condizioni previste per la durata di 2 anni.
 
Art. 1 bis Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che nel 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro al mese su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
 
Art. 2 Modifiche alla disciplina della somministrazione del lavoro
All’art. 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, il comma 2 è sostituito da un’altra novità. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato oppure con contratto di somministrazione a tempo determinato in un’azienda non possono superare il 30% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato della stessa. Fanno eccezione i lavoratori in mobilità (di cui all’art. 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223), disoccupati che percepiscono da almeno 6 mesi trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. In più è stato introdotto il concetto di “somministrazione fraudolenta”, ovvero utilizzata per eludere norme inderogabili di legge o previste dal contratto collettivo di riferimento, punibile con un’ammenda a carico dell’utilizzatore (il datore di lavoro) di 20 Euro per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno di somministrazione.
 
Art. 2 bis Disposizione per favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni occasionali
Per quel che riguarda le prestazioni occasionali, diversi sono i cambiamenti. Il prestatore che opera nel settore agricolo è tenuto ad autocertificare di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici del lavoratori agricoli. Inoltre, viene portato a otto il numero massimo di dipendenti a tempo indeterminato che un’azienda può avere per ricorrere alla prestazione occasionale, per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel turismo, e per specifiche categorie di soggetti, per i quali la durata temporale della prestazione occasionale viene portata fino ad un massimo di dieci giorni.
 
Limiti a delocalizzazione
Come detto in precedenza, l’altra misura che riguarda il lavoro la troviamo capo II con “Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali”.
Le imprese italiane ed estere, operanti sul territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato, decadono dalle agevolazioni qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in stati non appartenenti all’Ue, ad eccezione degli stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. Stesso discorso per le imprese che godono di benefici per effettuare investimenti produttivi in specifiche aree del territorio nazionale, se spostano l’attività incentivata o parte di essa fuori dal territorio incentivato, entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato.
I cambiamenti riguardanti l’art. 5 bis prevedono che le somme derivanti dalle sanzioni applicate alle aziende saranno destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso e sostenere eventualmente l’acquisizione da parte di ex dipendenti.
L’art. 6 “Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti”, a seguito delle modifiche prevede che un’impresa decade dai benefici di stato se riduce in misura superiore al 50%, senza giustificato motivo oggettivo, gli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dall’agevolazione, entro 5 anni dal completamento dell’investimento. Se la riduzione dei dipendenti è superiore al 10%, il beneficio viene invece ridotto proporzionalmente alla riduzione del livello occupazionale dell’impresa.

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