Diritto alla NASpI nei casi in cui il percettore intraprende nuove attività - QdS

Diritto alla NASpI nei casi in cui il percettore intraprende nuove attività

Maria Papotto

Diritto alla NASpI nei casi in cui il percettore intraprende nuove attività

giovedì 27 Dicembre 2018

Nuova assicurazione sociale per l’impiego: indennità per i lavoratori subordinati che perdono il posto. I casi dei compensi da borse di studio, per prestazioni occasionali o iscritti ad apposite casse

CATANIA – La NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – è una indennità mensile di disoccupazione corrisposta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che involontariamente si ritrovano senza un’occupazione.
 
Ai fini dell’ottenimento dell’indennità NASpI sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione ed almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
 
L’indennità NASpI, pari al 75% per cento della retribuzione media imponibile, determinata considerando la retribuzione ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi quattro anni, per una durata massima di 24 mesi.
 
Ma cosa succede se un soggetto percettore di NASpI intraprende una nuova attività? Conserva o perde il diritto alla NASpI? E quali obblighi scaturiscono in capo al soggetto?
 
L’art. 9, commi 2 e 3 e l’art. 10, comma 1 del D. Lgs. 22/2015 disciplinano le compatibilità tra alcune tipologie di attività lavorativa e gli obblighi in capo al soggetto beneficiario di informare l’INPS.
 
Entrando più nello specifico, esaminiamo alcuni casi.
 
Compensi derivanti da borse di studio, stage e tirocini professionali e redditi derivanti da attività sportiva dilettantistica
 
I soggetti beneficiari di indennità NASpI e titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio possono continuare a percepire l’indennità NASpI, in quanto non sono legati al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente e non sono, pertanto, tenuti a darne comunicazione all’INPS. Lo stesso vale nel caso di premi e di compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica.
 
Compensi derivanti da prestazioni occasionali
 
I redditi derivanti da prestazioni occasionali entro il limite di euro 5.000 non incidono sullo stato di disoccupazione; quindi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e non richiedono alcuna comunicazione all’Inps.
 
Liberi professionisti iscritti a specifiche casse
 
Nell’ipotesi di esercizio di attività professionali, quali ad esempio, avvocati, ingegneri e quant’altro, l’indennità di disoccupazione NASpI è compatibile nella misura in cui il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale di natura autonoma risulti inferiore ad euro € 4.800. In questo caso, il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. Si precisa che la sola iscrizione all’Albo professionale di categoria non inficia sul diritto alla prestazione di disoccupazione in quanto non è sufficiente a supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
 
Compensi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario
 
Nel caso in cui il soggetto beneficiario NASpI assuma un incarico di amministratore, consigliere o sindaco di società commerciali, il compenso percepito è assimilato ad un reddito da lavoro dipendente e dunque rientra nel limite di 8.000 euro entro il quale è consentita la compatibilità tra l’attività lavorativa e l’erogazione della prestazione NASpI. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
 
Diversa natura hanno i redditi percepiti dai soci di società per azioni e di società in accomandita per azioni, i quali hanno la natura di redditi di capitale e come tali non essendo riconducibili ad attività di lavoro dipendente, autonoma o di impresa, non soggiacciono ai limiti di reddito e dunque il titolare di tali redditi può percepire la prestazione derivante da tale attività per intero.
 
È prevista un’eccezione per i soci di società a responsabilità limitata in quanto l’attività svolta dal socio all’interno della società è di natura autonoma e come tale non può superare il limite di reddito pari a € 4.800 ai fini della compatibilità con l’indennità NASpi, con obbligo in capo al beneficiario della prestazione, a pena di decadenza, di informare l’INPS entro 30 giorni, come nei casi precedenti.
 
Concludendo, il beneficiario dell’indennità NASpI che intraprende una nuova attività o assume cariche presso società commerciali deve prestare attenzione nel distinguere l’attività lavorativa intrapresa, sia essa in forma dipendente o autonoma o di altra natura, e al contempo, qualora ricorra l’obbligo, di comunicare entro 30 giorni all’INPS il reddito, sia esso percepito o presunto (anche a zero), per evitare la decadenza del beneficio.

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