Carta d’identità, rinnovabile attraverso un semplice timbro - QdS

Carta d’identità, rinnovabile attraverso un semplice timbro

Francesca Pecorino

Carta d’identità, rinnovabile attraverso un semplice timbro

mercoledì 04 Maggio 2011

Per procedere al rinnovo è possibile anche delegare una terza persona

CATANIA – A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 (art. 31) la validità della carta d’identità è stata prorogata e, quindi, si è passati dai cinque ai dieci anni. Ed invero, tutte le carte d’identità che scadevano a far data dal 26 giugno 2008, sono automaticamente valide per i successivi dieci anni.
Per il rinnovo, il Comune procederà alla convalida del documento di riconoscimento, apponendo sul documento il timbro con la seguente dicitura: “Validità prorogata ai sensi dell’art.31 del D.L. 25.06.2008 n.112 fino al …”. Pertanto, sono state e saranno rinnovate in questo modo, tutte le carte di identità a partire da quelle che erano in corso di validià alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
La richiesta del timbro per il rinnovo potrà essere effettuata presso qualunque Ufficio anagrafico del proprio Comune, indipendentemente da quello che ha emesso il documento stesso.
Se al rinnovo non procederà la parte personalmente, sarà necessaria una delega firmata dal titolare del documento, nella quale si dovrà scrivere che la proroga è richiesta per conto di altri.
Il rinnovo secondo le predette modalità – e quindi mediante l’apposizione di un semplice timbro – sarà possibile soltanto se la carta d’identità si presenta in ottimo stato di conservazione, diversamente dovrà essere richiesto un nuovo documento.
La legge prevede che sia lo stesso Comune a ricordare – mediante comunicazione scritta – al cittadino la scadenza del documento e, quindi, lo informi della necessità del rinnovo con la semplice apposizione del timbro che ne prorogherà la validità per i successivi dieci anni. Tale comunicazione verrà spedita almeno 180 giorni prima della scadenza prevista.
Queste le norme per i maggiori di 15 anni di età. Nel caso dei minori di 15 anni (e quindi possessori della semplice “carta bianca”) il termine di validità non è stato prorogato.
Sempre in tema di scadenze, occorre fare dei brevi cenni alla tessera sanitaria ossia a quel  documento che contiene i dati anagrafici e assistenziali del titolare e che permette allo stesso di usufruire dell’assistenza sanitaria in tutti i paesi dell’Unione europea. Per questa tessera, poco prima della scadenza, sarà la stessa Agenzia delle Entrate a spedirne una nuova al domicilio dell’intestatario. Nel caso di smarrimento della stessa, invece, occorrerà richiedere un duplicato presso l’Agenzia delle entrate. Anche se scaduta, va detto, che la tessera sanitaria varrà comunque come tessera del codice fiscale.
Infine, è bene ricordare che il vecchio tesserino del codice fiscale mantiene ugualmente la sua validità  nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Avv. Francesca Pecorino
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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