Delitto di fuga dopo un incidente, reclusione da 6 mesi a 3 anni - QdS

Delitto di fuga dopo un incidente, reclusione da 6 mesi a 3 anni

Cristina Cali

Delitto di fuga dopo un incidente, reclusione da 6 mesi a 3 anni

venerdì 06 Maggio 2011

L’omesso arresto in caso di sinistro può concorrere con l’omesso soccorso

CATANIA – L’art. 189 del Codice della Strada disciplina specificamente i comportamenti da tenersi in caso di sinistro stradale; chi viola i singoli precetti della norma potrebbe incorrere in illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie ovvero consumare fatti perseguibili penalmente.
In particolare, il CdS punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi all’obbligo di fermarsi (art. 189, commi 1 e 6), e sono applicabili anche le misure cautelari coercitive personali  quali: il divieto di espatrio; l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; il divieto e obbligo di dimora e gli arresti domiciliari (artt. 281, 282, 283 e 284 C.P.P.).
Il delitto di fuga in seguito ad incidente è un reato omissivo di pericolo punibile solo a titolo di dolo, con la conseguenza che il fatto è penalmente irrilevante allorché sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme.
Secondo la Corte di Cassazione il dolo deve investire la sola inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente stradale – riconducibile al comportamento dell’agente e in concreto idoneo a produrre eventi lesivi – e non anche la constatazione dell’esistenza di un danno effettivo alle persone che vi risultino coinvolte (Cass., VI Sez. Pen., n. 21414/2010).
L’omesso arresto in caso di sinistro può concorrere con il reato di omissione di soccorso; le violazioni sono tuttavia ben distinte e l’una non assorbe l’altra. Il conducente che provoca un incidente, non presta soccorso ai feriti e fugge commette entrambe le violazioni; diversamente potrebbe non fuggire ma non attivarsi per prestare i soccorsi necessari ovvero potrebbe attendere i soccorsi ma mettersi alla fuga prima dell’arrivo degli organi di polizia.
Il reato sussiste anche nei casi in cui la persona si sia fermata (eventualmente anche prestando l’assistenza necessaria) ma si sia allontanata prima dell’arrivo degli appartenenti agli organi di polizia preposti all’accertamento dell’esistenza di eventuali reati o comunque agli accertamenti in materia di infortunistica stradale.
Occorre, infine, precisare che il codice penale prevede una disciplina generale in tema  di omissione di soccorso sanzionando chiunque (pur estraneo all’incidente) ometta di prestare l’assistenza occorrente ai feriti e a dare immediato avviso all’autorità (art. 593 C.P.).

Avv. Cristina Calì
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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