Quando il contratto di comodato nasconde una vera locazione - QdS

Quando il contratto di comodato nasconde una vera locazione

Sebastiano Attardi

Quando il contratto di comodato nasconde una vera locazione

mercoledì 29 Giugno 2011

Il detentore dell’appartamento può invocare la gratuità prevista per legge

CATANIA – Il nostro codice civile all’art. 1803 e segg. prevede l’istituto giuridico denominato contratto di comodato. Con il citato contratto, una parte detta “comodante”, proprietario di un bene immobile, consegna all’altra parte detta “comodatario”, il proprio appartamento affinché se ne serva per un determinato uso e per un tempo, che può durare tutta la vita.
Il comodato, per sua natura, dovrebbe essere gratuito anche se è consentito, al comodante, di imporre un peso od una condizione che non siano (o che non dovrebbero essere), però, tali da far pensare ad un vero e proprio corrispettivo per il godimento del bene (Cass. 11.2.2010. 3087). Infatti, in tal caso, esso si tramuterebbe automaticamente in un vero e proprio contratto di locazione. Normalmente si ricorre al comodato nei rapporti tra parenti stretti ed amici intimi: ad esempio il padre che concede al figlio un appartamento per consentire di abitarlo gratuitamente con tutta la famiglia. Se questo generalmente è lo scopo del comodato – che, va qui detto per inciso, può avere per oggetto anche un bene mobile –  la pratica quotidiana ci insegna che sono molti “i furbi del quartiere” (Di Pietro), che adoperano l’espediente del contratto di comodato in sostituzione del vero e proprio contratto di locazione, e ciò per evitare che il proprietario paghi l’irpef sul canone incamerato. Ora, finché il finto comodatario corrisponde, regolarmente, al finto comodante l’affitto pattuito, tutto fila liscio. Ma se il detentore dell’appartamento, invocando la gratuità prevista dalla legge per il comodato d’uso, non paga più il canone illegalmente pattuito – anche se esiste a parte una scrittura (“controdichiarazione”), dalla quale risulti che si tratta in effetti di una locazione – il finto comodante, che in verità è un  vero locatore, non potrà richiedere, giudizialmente, il pagamento dei canoni dovuti, anche se la “controdichiarazione” è stata registrata, oppure verrà registrata al momento della richiesta giudiziale del pagamento del corrispettivo (canone locativo).
In questo caso non v’è dubbio alcuno che il contratto di comodato abbia celato un contratto di locazione, il quale, però, non è giuridicamente valido. Infatti , per esserlo, occorre che oggetto dello stesso sia espressamente la locazione dell’appartamento e che il contratto venga registrato, il che potrà avvenire, successivamente, prima di adire le vie legali (Così Tribunale di Palermo: Sent. del 25 Marzo 2009).

Avv. Sebastiano Attardi
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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