Dopo aver attivato la procedura di risarcimento, in tempi brevissimi riuscivamo a definire transattivamente la vertenza con il vettore che riconosceva al consumatore sia la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CEE 261/2004 che un’ulteriore somma a titolo di danno non patrimoniale per i disagi patiti e per l’omessa informazione ed assistenza al passeggero durante la lunga attesa in aeroporto.
In ipotesi di ritardo di due o più ore, il vettore deve prestare al passeggero l’assistenza in relazione all’entità del ritardo, fornendo pasti e bevande congrui alla durata dell’attesa, nonché permettendo al passeggero di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica, ed informandolo ogni 30 minuti circa le cause del ritardo.
Inoltre se il volo ritarda la partenza di almeno tre ore, al passeggero andrà corrisposta una compensazione pecuniaria pari ad € 250,00, se la tratta non supera i 1.500 Km, di € 400,00 se l’itinerario di volo è ricompreso tra i 1.500 Km ed i 3.500 Km, e di € 600,00 per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori della Unione Europea, oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori eventuali danni e costi dallo stesso patiti.
Segnalate a Veroconsumo (inviando una email a segreteria@veroconsumo.it) eventuali disservizi subiti, affinchè possa aiutarvi ad ottenere il risarcimento dovuto per i disagi ed i danni patiti.