Contraffazione punibile se il falso è riconoscibile dalla collettività - QdS

Contraffazione punibile se il falso è riconoscibile dalla collettività

Cristina Cali

Contraffazione punibile se il falso è riconoscibile dalla collettività

mercoledì 14 Settembre 2011

Gli articoli 473 e 474 del codice penale disciplinano la materia della “pirateria”

CATANIA – La contraffazione, cui spesso si accosta la nozione di “pirateria commerciale”, attiene a fatti estremamente diversi fra loro: viene infatti ricompresa sia la riproduzione abusiva dell’altrui marchio sia l’indebito sfruttamento dell’altrui invenzione industriale. Il fenomeno coinvolge una pluralità di settori economici ed è contraddistinto da una crescente espansione nazionale e transazionale, che spesso ha legami con il crimine organizzato.
La contraffazione ha caratteristiche pregiudizievoli per i consumatori (sulle qualità che hanno diritto di aspettarsi da un prodotto di un famoso marchio o frutto di originalità creativa) ma anche per le imprese, per l’economia nonché per la sicurezza e salute pubblica (si pensi alla contraffazione di giocattoli, prodotti chimici, alimentari, medicinali e parti di veicoli). 
Nel Codice penale sono previste due fattispecie volte a sanzionare le condotte connesse alla falsificazione, recentemente modificate dalla legge 23 luglio 2009 n.99. In particolare, l’art. 473 c.p. punisce la contraffazione, l’alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni; l’art. 474 c.p. sanziona, invece, l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.
La norma relativa all’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi è volta a tutelare non la libera determinazione dell’acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere di ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.
Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che la contraffazione non punibile è solo quella riconoscibile immediatamente, senza necessità di particolari indagini, che si concretizza in un’imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno.
Di recente, nel confermare il costante orientamento, la Suprema Corte ha precisato che la capacità dell’oggetto contraffatto (nella specie un orologio Rolex) di trarre in inganno i consumatori non va valutata al momento dell’acquisto ma quando il bene è stato visto o utilizzato da più persone.
Secondo gli ermellini il falso può, infatti, ritenersi grossolano solo quando i suoi  “requisiti materiali intrinseci” siano tali da far escludere la sua originalità non solo allo specifico acquirente “ma all’intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza” (Cass. Sez. II, sent. n. 31676/2011).
 
Avv. Cristina Calì
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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