Dichiarazione dei redditi ed errori. Ecco come si può porre rimedio - QdS

Dichiarazione dei redditi ed errori. Ecco come si può porre rimedio

Giuseppe Grassia

Dichiarazione dei redditi ed errori. Ecco come si può porre rimedio

mercoledì 21 Settembre 2011

Bisogna distinguere tra errori a proprio favore o a favore dell’Erario

Il 30 settembre scadono i termini per l’invio della dichiarazione dei redditi, tramite modello UNICO.
Ci viene chiesto: cosa si può fare se dopo aver inviato la dichiarazione dei redditi, ci si accorge di aver commesso degli errori: ho trovato delle spese che non avevo considerato, ho tassato un reddito esente, oppure, al contrario, ho considerato esente un reddito che avrei dovuto tassare, ho detratto una spesa indetraibile. Nulla è perduto, si può ancora rimediare. Infatti, dopo aver effettuato un invio valido (è considerato valido anche l’invio entro i novanta giorni dalla scadenza per il quale si è pagata la relativa sanzione) le dichiarazioni possono essere “corrette o integrate”.
Il rimedio dipende, innanzitutto, dal tipo di errore commesso, infatti, se l’errore è a favore dell’Erario poiché avrei dovuto pagare una minore imposta o evidenziare un maggior credito, posso correggere la dichiarazione mediante: una “Correttiva nei termini” se sono ancora entro i termini della presentazione, entro il 30 settembre per intenderci, altrimenti ho tempo entro i termini di presentazione della dichiarazione per l’anno prossimo, per l’integrativa. Ossia, presenterò una nuova dichiarazione che sostituirà quella precedentemente inviata. Per esempio, a maggio 2011 ho portato al Caf il 730 relativo ai redditi 2010, nel quale detraggo una fattura del dentista (Ahi! che male) relativa al 2009. Il Caf, correttamente, mi dice: “Siamo spiacenti, si possono detrarre solo le spese pagate nel 2010: questa è del 2009”. Che fare? Migliaia di euro di spese che avrei potuto detrarre, con un consistente risparmio d’imposta. Non ci perdiamo d’animo: entro il 30 settembre di quest’anno possiamo inviare una dichiarazione integrativa che sostituirà il 730 e ci permetterà di far valere l’eccedenza.
Dopo il 30 settembre mi rimarrà la strada della proposizione di una “istanza di rimborso”, nella quale dovrò documentare il diritto al pagamento della minore imposta: l’istanza va presentata entro 48 mesi dal pagamento “in più”. E poi si attende la risposta da parte degli uffici…
Altra storia se ho commesso un errore in mio favore, per esempio: credevo di poter dedurre l’assegno al coniuge ma non avevo letto la sentenza con attenzione e l’assegno era, invero, indeducibile poiché riferito al figlio minore; in questo caso ho tempo per “integrare” fino ai termini di decadenza dell’accertamento, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ricordiamo però che il “ravvedimento”, ossia il pagamento tardivo delle imposte dovute con la sanzione ridotta è possibile solo entro i termini di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo, per cui trascorso questo periodo la sanzione diviene piena. È sempre meglio fare attenzione nella presentazione della dichiarazione dei redditi per ridurre al minimo il rischio di errori; ma se capita l’ordinamento ci offre la possibilità di porvi rimedio.

Dott. Giuseppe Grassia
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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