Annullabile la multa per sosta auto su marciapiede ad altezza stradale - QdS

Annullabile la multa per sosta auto su marciapiede ad altezza stradale

Sebastiano Attardi

Annullabile la multa per sosta auto su marciapiede ad altezza stradale

martedì 25 Ottobre 2011

Secondo la L. 689/81, art. 3, l’automobilista può cadere in errore sul fatto

CATANIA – Un nostro  associato ci scrive: Ho posteggiato la mia auto sopra un tratto di strada che – pur non essendo sopraelevato rispetto al manto stradale – è stato considerato un comune marciapiedi dai vigili urbani, i quali appunto mi hanno contravvenzionato “per aver posteggiato l’auto sul marciapiede”.
Ciò posto, l’associato ci chiede se sia legittima (o non) la detta contravvenzione e se, impugnandola davanti al Giudice di pace, possa essere annullata. La risposta al quesito non è agevole; tuttavia cercheremo di fare chiarezza, in quanto la relativa soluzione poggia esclusivamente sulla  consapevolezza o meno, da parte dell’automobilista multato, che quel tratto di strada occupato dalla sua auto fosse un marciapiedi o piuttosto un’area stradale “allargata”. Fatta questa premessa in punto di fatto, occorre intanto fornire la definizione di marciapiedi, intendendosi come tale uno spazio “sopraelevato, posizionato al lato di una strada, il quale  viene riservato al transito ed allo stazionamento dei pedoni”.
Nel nostro caso – dopo aver esaminato le foto che riproducono il luogo dov’è avvenuto il fatto – riteniamo che il caso segnalato dall’associato possa costituire oggetto di un’opposizione davanti al giudice di pace, con l’alta probabilità che il ricorso venga accolto. Con l’opposizione si dovrà mettere in evidenza che la situazione dei luoghi era, ed è, ambigua dal momento che la strada ed il “marciapiedi” (come definito dei vigili)  erano un tutt’uno, in quanto collocati sullo stesso piano stradale ed alla medesima altezza. Se questa è la realtà dei fatti, è facile equivocare nel senso che quel tratto di strada più che un marciapiedi costituisce un allargamento del fondo stradale.
Se la strada presenta detto equivoco, l’automobilista potrà impugnare la contravvenzione ai sensi  dell’art. 3 comma secondo della legge 24 Novembre 1981 n. 689, che così recita: “Nel caso in cui la violazione  è commessa per errore sul fatto, l’agente (“chi agisce”: ndr.) non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”. In sintesi, poiché – in base alla situazione dei luoghi, non è facile stabilire se quel tratto di strada costituisca un marciapiede oppure una strada – l’automobilista è caduto in un “errore sul fatto”, il che appunto esime lo stesso dall’aver commesso, consapevolmente, la violazione di una norma del codice della strada.

avv. Sebastiano Attardi
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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