Federalismo, tra tappe e decreti i punti di criticità della Regione - QdS

Federalismo, tra tappe e decreti i punti di criticità della Regione

Stiben Mesa Paniagua

Federalismo, tra tappe e decreti i punti di criticità della Regione

giovedì 27 Ottobre 2011

La Relazione sulla situazione economica 2010 della Regione Siciliana mette in luce le difficoltà. Dotazione e grado di utilizzo delle infrastrutture e valutazione del fabbisogno

PALERMO – La Sicilia, così come le altre Regioni italiane, da alcuni anni affronta nuovi temi nel dibattito politico ed ha aggiunto voci mai usate all’ordine del giorno dell’agenda istituzionale: il federalismo e la perequazione infrastrutturale. Tanto che l’intero capitolo 6° della Relazione sulla situazione economica della Regione siciliana 2010, viene dedicato a questi temi.
Il federalismo viene principalmente declinato in termini di maggiore autonomia finanziaria degli enti a base territoriale e di più diretto controllo delle comunità locali sulla gestione dei servizi erogati da questi enti.
In Italia, precisamente, il cammino della riforma sul federalismo fiscale è partito con la legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 con la quale si è voluto dare attuazione all’articolo 119 della Costituzione che sancisce l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa per i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni. Dalla legge delega n. 42/2009 sono scaturiti 8 decreti attuativi: Federalismo demaniale (maggio 2010), Roma Capitale (settembre 2010), Fabbisogni standard (novembre 2010), Federalismo municipale (marzo 2011), Autonomia tributaria di regioni e province (maggio 2011), Perequazione e rimozione degli squilibri (maggio 2011), Armonizzazione dei sistemi contabili (giugno 2011), Sanzioni e premi per regioni, province e comuni (settembre 2011).
Il concetto innovativo di perequazione infrastrutturale ha l’obiettivo di verificare il gap che divide la dotazione infrastrutturale fra le Regioni per poter predisporre, di concerto con le istituzioni centrali dello Stato, i necessari interventi perequativi. Emergono, però, diverse criticità per quanto concerne la sua l’applicazione. Infatti, è necessario individuare degli aspetti univoci per effettuare la perequazione. È previsto, in effetti, che ogni Regione debba fare una ricognizione dell’effettiva situazione delle infrastrutture esistenti in ogni singolo territorio.
Nella sua Relazione la Regione siciliana individua cinque punti critici. Si comincia dalla necessità di definire una “base dei dati” univoca con quella nazionale, ovvero quali infrastrutture occorre censire, quali di esse rappresentano il capitale installato su un territorio. Se la scelta dei settori non presenta problemi specifici, la vasta gamma di infrastrutture capaci di rappresentare un settore pone problemi di selezione a monte, anche a causa delle caratteristiche variabili delle regioni/territori di riferimento.
Il secondo punto critico riguarda gli “indicatori”: ossia l’individuazione di misure sintetiche descrittive e relative al capitale infrastrutturale. Per rappresentare sia la dotazione reale di un contesto territoriale, sia il grado di utilizzo dell’infrastrutturazione esistente, sia infine, la comparabilità tra regioni e territori, date le condizioni competitive che determineranno l’assegnazione delle risorse.
Il terzo aspetto critico è la “valutazione del fabbisogno”, da definire rispetto a un benchmark di riferimento ossia a un livello che potrebbe essere sia geografico (per esempio nazionale, europeo, ecc.), sia normativo o di policy (parametri di Lisbona, Obiettivi di Servizio o altro ancora).
Quarto, l’individuazione di “modelli di ponderazione”, ovvero la natura qualitativa delle variabili rispetto a cui ponderare i valori di ciascuna infrastruttura – per esempio rete autostradale rispetto a parametri economici (numero di imprese) o fisici (superficie in kmq) – poiché anche in questo caso l’arbitrarietà della scelta del possibile modello di sviluppo sociale, demografico e produttivo di un territorio potrebbe caratterizzare, con ampi margini discrezionali, la scelta degli interventi.
Ed infine, “l’insularità”, cioè il metodo di individuazione di un coefficiente di penalità per le infrastrutture ricadenti nell’Isola, dato che non esiste una definizione univoca di questo elemento e una valutazione esaustiva del suo impatto sull’economia di una regione.
Superate tali difficoltà la Regione deve passare ad una rilevazione che ha l’obiettivo finale di definire quale sia il gap della Sicilia nei confronti delle altre Regioni. Questa ricognizione deve riguardare le strutture sanitarie e assistenziali, anche quelle scolastiche, la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, idrica, elettrica e di trasporto, nonché le strutture aeroportuali e portuali.
 


Regione e Enti locali. L’ultimo decreto su sanzioni e premi
 
PALERMO – Il cammino della riforma sul federalismo fiscale è partito con la legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 con la quale si è voluto dare attuazione all’articolo 119 della Costituzione che sancisce l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa per i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni. Dalla legge delega sono scaturiti 8 decreti attuativi. Precisamente:

– Federalismo demaniale, decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85;

– Roma Capitale, decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156;

– Costi e fabbisogni standard Comuni, Città metropolitane e Province, decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

– Federalismo fiscale municipale, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

– Autonomia entra Regioni a statuto ordinario e Province e costi e fabbisogni standard in Sanità, decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

– Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, decreto legislativo del 31 maggio 2011 n. 88;

– Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

– Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

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