Iva agevolata sui lavori in casa definitiva con la Finanziaria 2010 - QdS

Iva agevolata sui lavori in casa definitiva con la Finanziaria 2010

Giuseppe Grassia

Iva agevolata sui lavori in casa definitiva con la Finanziaria 2010

mercoledì 21 Dicembre 2011

I materiali devono essere acquistati dall’impresa appaltante per usufruirne

CATANIA – Un nostro socio, ci pone questo interessante quesito: “Qualche mese fa” – ci scrive – “decido di rifare il bagno: cambiare i pavimenti, le pareti e i sanitari; chiamo l’impresa, concordo il prezzo e chiedo che, trattandosi di immobile abitativo, mi venga applicata l’IVA al 10%. Nel negozio di piastrelle scelgo il bagno dei miei sogni. L’ordino, mi arrivano i materiali, vado a saldare e mi accorgo che mi hanno applicato l’IVA al 21 %. È corretto? Perché non mi hanno applicato l’IVA agevolata al 10%?”
Facciamo un passo indietro. Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili residenziali l’IVA è, in effetti, agevolata. L’agevolazione sarebbe scaduta il 31 dicembre di quest’anno ma, è stata resa definitiva dalla finanziaria 2010. Per cui per i lavori di rifacimento del bagno, come per gli altri lavori ordinari e straordinari di manutenzione l’impresa dovrà, su nostra richiesta, emettere fattura con aliquota IVA del 10%.
È soggetta all’aliquota del 10% anche la fornitura dei relativi materiali, ma attenzione: devono essere forniti nell’ambito del contratto di appalto. Per cui ha fatto bene il negozio a emettere fattura con IVA ordinaria. Per usufruire dell’IVA agevolata avrebbe dovuto acquistarli l’impresa – con aliquota ordinaria – ricomprenderli nel contratto di appalto e fatturarli al 10%. È prevista, però, una particolare limitazione: “qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.” Vediamo cosa significa questa frase tratta dalla recente guida: “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” reperibile presso il sito dell’Agenzia delle entrate.
Prima di fare un esempio, occorre precisare cosa si intende per “beni significativi”: sono stati espressamente individuati con un decreto del 1999 e si tratta di: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza.
 
Nel nostro caso, visto che i beni sono “significativi” occorre calcolare la loro incidenza sull’intera prestazione. Se al nostro associato l’impresa avesse chiesto € 5.000,00 + IVA compreso dei sanitari si sarebbe dovuto considerare il costo di quest’ultimi.
 
Se il loro valore fosse pari a € 2.500,00 o inferiore, tutta la prestazione verrebbe fatturata al 10%, poiché l’IVA agevolata si applica sia ai lavori al netto dei beni sia a quella parte di valore dei beni che non supera i lavori netti: costo totale € 5.500,00.
 
Se invece il valore dei beni superasse l’importo dei “lavori netti”, per esempio, € 4.000,00 di sanitari e 1.000,00 di lavori, la fattura sconterebbe un’IVA di € 830,00: 10% su € 2.000,00 –  € 1.000,00 di lavori più 1.000,00 di parte del valore dei beni non superiore ai lavori), 21% sulla rimanente parte: costo totale € 5.830,00. Nelle agevolazioni per i lavori in casa “maneggiare con cura”.

Dott. Giuseppe Grassia
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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