30 giorni per opporsi alla multa stradale - QdS

30 giorni per opporsi alla multa stradale

Sebastiano Attardi

30 giorni per opporsi alla multa stradale

martedì 07 Febbraio 2012
È ormai cosa più che nota come i Comuni d’Italia perseguano gli automobilisti con elevate sanzioni pecuniarie che hanno l’unico scopo di impinguare le vuote casse comunali. Se così è, appare legittimo che il cittadino – quando ha ragione o ritiene d’aver anche un minimo di ragione – proponga opposizione avanti al giudice di pace, avverso la contravvenzione stradale; contravvenzione che lo stesso potrà redigere personalmente oppure mediante l’assistenza di un legale.
L’opposizione, davanti al giudice di pace, diversamente da come avveniva sino al mese di settembre 2011, con decorrenza dal 6 Ottobre 2011 va presentata entro il termine perentorio di giorni 30 (prima era di gg. 60) rispetto alla data in cui è stata contestata, personalmente, la sanzione, oppure dalla data in cui la stessa è stata successivamente notificata a mezzo posta o manualmente (quando non è stato possibile contestarla “illico et immediate”). Se la contravvenzione è stata elevata prima del 6 Ottobre 2011, l’opposizione dovrà essere proposta sempre entro il vecchio termine di sessanta giorni. Il ricorso, a far data dal 6 Luglio 2011, dev’essere corredato dal versamento della somma di € 37,00 (cosiddetto “contributo unificato”, che si acquista presso il tabaccaio ).
La notifica del verbale di contravvenzione dev’essere eseguita, dal vigile accertatore, entro giorni 90 (prima era di gg. 150), dalla commessa infrazione ove la stessa non sia contestata immediatamente.
Al momento in cui verrà discusso il ricorso davanti al giudice di pace, l’opponente (od il suo legale), dev’essere presente, altrimenti il ricorso verrà rigettato.
Occorre qui sottolineare l’estrema importanza dell’ulteriore incombenza che ha il “contravvenzionato” – soltanto, però, quando la contestazione non è avvenuta immediatamente – di comunicare, entro gg. 60, all’ente che elevato la sanzione (vigili urbani, carabinieri, polizia stradale), tutti i dati relativi alla patente ed al nome del conducente che si trovava alla guida dell’autovettura al momento della commessa infrazione. Ove non dovesse comunicarli (nella comunicazione potrà anche dire di “non ricordare chi fosse il conducente”), purtroppo scatterà d’ufficio, la sanzione di € 263,00 (art 126 bis del codice della strada), che il più delle volte è più gravosa della stessa multa principale, cui sempre si accompagna.

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