Spese per il condominio, se urgenti rimborsabili anche non autorizzate - QdS

Spese per il condominio, se urgenti rimborsabili anche non autorizzate

Iole Gagliano

Spese per il condominio, se urgenti rimborsabili anche non autorizzate

martedì 08 Maggio 2012

L’art. 1134 Codice civile vuole tutelare i poteri dell’amministratore

CATANIA – L’art. 1134 del codice civile stabilisce che il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza l’autorizzazione dell’amministratore e dell’assemblea non ha diritto al rimborso, tranne che si tratti di spesa urgente. Ciò è stabilito per tutelare i poteri dell’assemblea e dell’amministratore, che sono gli organi deputati alla gestione e conservazione delle parti comuni.  Due gli elementi fondamentali che caratterizzano l’articolo: la spesa per le cose comuni effettuata dal singolo senza autorizzazione alcuna e l’urgenza dell’intervento.
Ma quando una spesa può dirsi urgente? Con una recente sentenza, la numero 4330 del 19 marzo 2012, la Corte di Cassazione è tornata sull’argomento ribadendo in modo chiaro il concetto di urgenza dei lavori eseguiti ai fini del rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino. La VI Sezione della Suprema Corte afferma che “deve essere considerata urgente la spesa che deve essere eseguita senza ritardo (Cass. 26 marzo 2001, n. 4364), la cui erogazione non può venire procrastinata senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia” (Cass. 12 settembre 1980, n. 5256).
Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini (Cass. 4 agosto 1997, n. 7181 richiamata da Cass. 23/6/2001 n. 4364)” (Cass. 19 marzo 2012 n. 4330). Provare l’urgenza è onere di chi se ne lamenta. La sua valutazione è rimessa al giudice di merito.
 
“L’accertamento dell’urgenza, come tutti gli accertamenti dei fatti di causa, compete al giudice di merito, le cui valutazioni al riguardo non sono censurabili con il ricorso per cassazione, se adeguatamente motivati” (Cass. 19 marzo 2012 n. 4330).

Avv. Iole Gagliano
Collegio dei Professionisti di Veroconsumo

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