Dopo aver registrato diversi dubbi sulle scadenze, l'AE torna sull'argomento
Con la diffusione della Risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei dettagli e maggiori chiarimenti sui termini di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente.
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, la scadenza generale per il CU è fissata al 16 marzo dell’anno seguente a quello in cui somme e valori sono stati corrisposti. Le Certificazioni Uniche che contengono solo redditi esenti o non dichiarabili, invece, possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ovvero il 31 ottobre.
Certificazioni Uniche, i chiarimenti sulla proroga
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, sono state registrate alcune richieste di chiarimenti in merito al termine di presentazione delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente. Al riguardo – sottolinea la circolare dell’Agenzia delle Entrate – si evidenzia che l’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dispone che, in linea generale, le CU sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti”.
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Tuttavia – si legge dalla circolare- le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.
L’uso delle informazioni in Anagrafe Tributaria
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate parla dell’art. 19 del D. Lgs. n. 1/2024. Questo, in via sperimentale, ha introdotto l’utilizzo delle informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, dei dati trasmessi da soggetti terzi e delle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta. Il tutto, con l’obiettivo di rendere disponibile la dichiarazione precompilata anche per le persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA.
Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo (quest’anno il 16 marzo cade di sabato) e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.
La possibilità entro il 31 ottobre 2024
Tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770).
Tuttavia – spiega la circolare dell’Agenzia delle Entrate – si invitano i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le certificazioni entro il 18 marzo. In questo modo, infatti, potranno essere messe a disposizione dei contribuenti che prestano assistenza fiscale, come CAF e professionisti. Il tutto, anche se in forma sperimentale, per permettere l’agevolazione nell’adempimento dichiarativo.
Certificazioni Uniche, le novità e le scadenze dal 2025
Si evidenzia, infine, che dal prossimo anno le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Pertanto – spiega la circolare dell’Agenzia delle Entrate -a partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.
Chiarimenti sui redditi a tassazione separata
Per completezza, si segnala che resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR). Infine, viene sottolineato che le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.