L’accettazione dell’eredità - QdS

L’accettazione dell’eredità

Sebastiano Attardi

L’accettazione dell’eredità

martedì 03 Maggio 2022

I parenti stretti non diventano, automaticamente, eredi del defunto

La successione ereditaria è una materia abbastanza complessa, per cui essa merita che se ne parli in maniera tale che l’erede non cada in tranelli di natura giuridica. Oggi parliamo dell’accettazione dell’eredità, chiarendo subito che – quando muore una persona – i parenti stretti (moglie, figli, genitori) non diventano, automaticamente, eredi del defunto neanche se presentano la denunzia di successione. Infatti, quest’ultima ha soltanto natura amministrativa e fiscale.

Per diventare eredi occorre un atto formale

Per diventare eredi occorre, invece, che i “chiamati all’eredità” – cioè coloro che sono parenti entro il sesto grado – compiano un atto formale, che ha anche natura sostanziale. Occorre infatti che “il chiamato” dichiari espressamente “d’accettare l’eredità”. Detta “accettazione espressa” ( art.475 Codice civile) si può fare entro 10 anni dal decesso del “de cuius”, o davanti al Notaio oppure presso la cancelleria del Tribunale civile del luogo, ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio. Si può accettare l’eredità anche “con beneficio di inventario”, per cui saranno ereditati solo i beni del de cuius ma non le sue passività. In sintesi, il patrimonio personale dell’erede non potrà essere in alcun modo intaccato dai debiti del defunto.

Quando “il chiamato” all’eredità diventa automaticamente erede

Se questa è la regola generale, capita spesso che “il chiamato” all’eredità “possa diventare automaticamente erede. In tal caso si ha “l’accettazione tacita” (art.476 Codice civile). Essa avviene indirettamente quando “il chiamato all’eredità” compia degli atti dai quali si ricava implicitamente la sua volontà di diventare erede.

Costituiscono esempi di accettazione tacita: il pagamento – da parte del chiamato – dei debiti ereditari con denaro dell’eredità; il compimento di atti di disposizione di beni ereditari; la presentazione della domanda giudiziale di divisione ereditaria; nonché la voltura catastale, a proprio favore, dei beni appartenenti al de cuius.

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