1. La vicenda processuale
Il Tar Campania, con la sentenza n. 3171 del 19 maggio 2026, affronta una questione di particolare interesse sistematico nell’applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici: la rilevanza, ai fini della configurabilità del conflitto di interessi ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023, del rapporto di parentela di terzo grado tra il legale rappresentante dell’O.E. aggiudicatario provvisorio e un dipendente della stazione appaltante che abbia partecipato, in qualità di progettista, alla redazione del progetto esecutivo posto a base di gara.
A seguito di una segnalazione pervenuta successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria, la S.A. accertava la sussistenza del descritto legame parentale, non dichiarato dall’operatore economico né nella domanda di partecipazione né nel DGUE, e disponeva l’esclusione tanto ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. b) – per conflitto di interessi non altrimenti risolvibile – quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del Codice, per grave illecito professionale derivante dall’omissione dichiarativa.
2. Il duplice fondamento dell’esclusione
Il Collegio, nel rigettare il ricorso, conferma la legittimità del provvedimento espulsivo individuandone un duplice e autonomo fondamento: da un lato, il dato oggettivo del conflitto di interessi non diversamente risolvibile; dall’altro, la reticenza dichiarativa qualificabile come grave illecito professionale.
3. La nozione ampia di conflitto di interessi ex art. 16
Il primo nodo affrontato dalla sentenza concerne il perimetro soggettivo di applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 36/2023. La difesa della ricorrente aveva sostenuto l’irrilevanza della posizione del progettista, in quanto soggetto estraneo alla fase di aggiudicazione stricto sensu. Il Tar respinge questa lettura restrittiva, valorizzando il tenore letterale della norma, che estende la nozione a chiunque “a qualsiasi titolo” intervenga “con compiti funzionali” nella procedura e possa influenzarne “in qualsiasi modo” il risultato.
Particolarmente significativa è la valorizzazione della fase progettuale come “momento genetico in cui si cristallizzano i fabbisogni della Stazione appaltante e le specifiche tecniche della gara”. Il progettista, anche se non interviene nella valutazione delle offerte, dispone di un patrimonio informativo qualificato che, se trasferito al concorrente in virtù di un legame personale, genera una potenziale asimmetria informativa idonea ad alterare la par condicio competitorum.
4. Il conflitto di interessi come fattispecie di pericolo
Di rilievo dogmatico è l’affermazione secondo cui l’art. 16 non configura “una fattispecie di violazione con evento di danno, ma di semplice pericolo, con funzione, cioè, precipuamente preventiva della alterazione della concorrenza”. Il Collegio chiarisce così che non è necessaria la prova della concreta trasmissione di informazioni privilegiate né dell’effettivo vantaggio competitivo conseguito: è sufficiente il carattere meramente potenziale della asimmetria informativa e del vantaggio.
Questa lettura, coerente con l’impostazione preventiva del Codice, sgombra il campo da quegli orientamenti difensivi che pretendono di subordinare l’operatività dell’art. 16 all’accertamento di condotte collusive o di concreti pregiudizi. Il Tar precisa, in proposito, che “non assume alcuna rilevanza l’assenza di dolo o connivenza in capo al progettista”: il conflitto si fonda sul dato oggettivo del legame parentale, di per sé idoneo a generare il pericolo di pregiudizio per la concorrenza.
5. L’irrisolvibilità del conflitto e la proporzionalità dell’esclusione
Particolarmente apprezzabile è il passaggio motivazionale sulla “non diversa risolvibilità” del conflitto. Il Collegio osserva che, essendo la circostanza emersa in fase procedimentale ormai avanzata – dopo la valutazione delle offerte e la formazione della graduatoria provvisoria – l’astensione del progettista costituiva rimedio ormai inattuale, posto che l’attività potenzialmente “contaminante” si era già consumata. L’esclusione rappresentava, in tale contesto, l’unica misura proporzionata per ripristinare l’integrità competitiva.
6. L’obbligo dichiarativo e il grave illecito professionale
Sul secondo fronte – quello dell’omissione dichiarativa – la sentenza ribadisce un principio di particolare importanza pratica: l’operatore economico non può sostituirsi all’amministrazione nel filtro di rilevanza delle informazioni da dichiarare. Il Collegio afferma che, alla luce dei principi di reciproca fiducia e buona fede di cui agli artt. 2 e 5 del Codice, l’operatore “è tenuto semmai a un obbligo di massima trasparenza dichiarativa“, spettando alla stazione appaltante – e non al dichiarante – la valutazione di rilevanza del fatto.
La condotta omissiva integra così la fattispecie di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), del Codice, configurando informazioni “false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, con conseguente incidenza sull’affidabilità e integrità dell’operatore ai sensi dell’art. 98, comma 2, lett. b).
Rilievi conclusivi
La pronuncia si segnala per la rigorosa applicazione del paradigma preventivo che innerva la disciplina del conflitto di interessi negli appalti nel nuovo Codice. Per gli operatori del settore, la sentenza offre un duplice insegnamento operativo: in fase di partecipazione alle gare, occorre adottare un approccio di full disclosure, dichiarando ogni circostanza potenzialmente rilevante senza pretendere di filtrarne autonomamente la giuridicità; in fase contenziosa, le difese fondate sull’assenza di prova del concreto vantaggio competitivo appaiono destinate ad essere disattese, attesa la natura di fattispecie di pericolo dell’art. 16.

