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Ars, decade il deputato Vasta: al suo posto Giuffrida

redazione

Ars, decade il deputato Vasta: al suo posto Giuffrida

Salvo Catalano  |
giovedì 16 Marzo 2023

La pronuncia del Tribunale di Palermo: il politico del gruppo Sud chiama Nord (che fa capo a Cateno De Luca) era ineleggibile. Ecco perché.

Il deputato regionale Davide Maria Vasta, eletto all’Ars nella coalizione di Cateno De Luca, non era eleggibile ed è stato dichiarato decaduto. A deciderlo è stato il Tribunale di Palermo a cui aveva fatto ricorso Salvatore Giuffrida, il primo dei non eletti nella stessa lista, De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Sergio Giovanni Verga.

Perché Vasta era ineleggibile

Vasta, di origine ripostese e candidato sindaco proprio a Riposto nelle prossime elezioni amministrative, era ineleggibile in quanto, ha riconosciuto il Tribunale, ha rivestito la qualifica di consigliere di amministrazione, con delega, della C.O.T. Società cooperativa. E quindi, secondo la legge regionale, in conflitto d’interesse visto che la società C.O.T. intrattiene rapporti economici con la Regione. Nel 2019, ad esempio, la Presidenza della Regione ha conferito alla C.O.T l’incarico per lo svolgimento di un servizio di catering presso la Presidenza stessa.

In particolare, si legge nella sentenza, Vasta «ha rivestito la carica di amministratore delegato della C.O.T. Società cooperativa, con delega per la gestione del personale, dal luglio del 2019 sino al 2022; tenuto conto che le elezioni del Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea regionale sono state indette con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 491 dell’8.8.2022, pubblicato in Gazzetta in data 10.8.2022, con convocazione dei comizi elettorali per la data del 25.9.2022, le dimissioni risultano essere state formalizzate solo successivamente alla competizione elettorale».

Al suo posto Giuffrida, primo dei non eletti

Il suo posto all’Ars dovrebbe adesso andare a Salvatore Giuffrida, ricorrente e primo dei non eletti della lista Sud chiama Nord.

A essere violato è stato l’articolo 10 lettera b della legge regionale 29/1951 che indica come causa di ineleggibilità l’ipotesi di “rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione”. E in effetti il Tribunale ha accertato che la C.O.T. ha ricevuto “agevolazioni e finanziamenti garantiti dall’I.R.C.A.C., Istituto Regionale per Credito alla Cooperazione” e ancora in fase di restituzione.

In più la società cooperativa negli scorsi anni ha sottoscritto convenzioni con diversi enti pubblici: con la Prefettura di Palermo per il servizio di somministrazione di pasti al personale della Polizia di Stato ed al personale della Guardia di Finanza, proprio in occasione delle elezioni politiche ed elezioni regionali siciliane del 25.9.2022 nei Comuni di Palermo, Monreale e Bagheria; ha erogato il servizio di ristorazione mensa nei locali dell’Arsenale Militare Marittimo di Augusta per il Ministero della Difesa, nella veste di ausiliaria R.T.I. mandataria della Vivenda, dal 1.7.2022 al 31.12.2022 (quindi, durante il periodo elettorale in questione); e ancora, ha erogato il servizio di mensa presso le Caserme “Cangialosi” e “Mazzarella” della Guardia di Finanza di Palermo negli anni 2019 – 2022.

Nel 2021, in qualità di consorziata CNS, ha avuto riconfermata l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla gestione della cucina per servizio di ristorazione degenti e ristorazione per soggetti terzi, dell’ospedale di Cefalù, comprensivo della ristrutturazione ed adeguamento tecnologico dei locali e delle attrezzature. Sin dal mese di maggio 2021, è stata avviata la gestione del servizio di mensa per gli IPM di Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta. E infine, il 15.12.2021 è stato inaugurato il nuovo bar all’interno dell’ospedale Civico di Palermo, interamente ristrutturato da COT.

La decisione del Tribunale

Insomma, tutti elementi che hanno spinto la prima sezione civile del Tribunale di Palermo, presieduta da Francesco Micela, a concludere che si tratta di “un soggetto economico avente una molteplicità di rapporti contrattuali con soggetti pubblici statali e regionali, come quelli sopra elencati, che concretizzano proprio quel pericolo di captatio benevolentiae, che tali norme invero mirano a scongiurare. L’esistenza di tale fascio di rapporti economici contrattuali che lega la società, di cui il soggetto candidato è amministratore, e gli enti pubblici – si legge ancora – fa nascere l’esigenza di prevedere una causa di ineleggibilità, proprio allo scopo di scongiurare il verificarsi di effetti distorsivi durante la fase pre-elettorale».

La difesa di Vasta

Respinta la difesa di Vasta che aveva sottolineato come «la C.O.T. Società cooperativa avrebbe esclusivamente uno scopo mutualistico e non volto alla realizzazione di un profitto di soggetti privati», che la società «non avrebbe sottoscritto contratti di somministrazione (posti dalla legislazione regionale come causa di ineleggibilità) bensì solo contratti di appalto con soggetti pubblici, regionali o nazionali»; che «non avrebbe ricevuto alcuna specifica autorizzazione pubblica, se non il riconoscimento della idoneità igienico – sanitaria per l’attività di produzione e commercializzazione di prodotti a base alimentare», e che «infine non avrebbe ricevuto alcun finanziamento o sovvenzione pubblica».

Cosa succede adesso

Cosa succede dopo la decisione del Tribunale? Dipenderà anche dalle mosse di Vasta. Se il deputato regionale infatti deciderà di fare ricorso, la decadenza verrà sospesa in attesa delle prossime pronunce della magistratura.

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