Bagagli smarriti, quello che c’è da sapere - QdS

Bagagli smarriti, quello che c’è da sapere

Serena Giovanna Grasso

Bagagli smarriti, quello che c’è da sapere

giovedì 15 Agosto 2019

Federconsumatori: se la valigia non viene riconsegnata entro ventuno giorni diritto al risarcimento. Se l’effetto viene restituito dopo 24 ore, diritto al riborso sull’acquisto dei beni necessari

PALERMO – Bagaglio alla mano, sono tantissimi gli italiani che in questi giorni partono per le vacanze estive, non solo al mare. Purtroppo, però, l’inconveniente è sempre dietro l’angolo. Uno dei più frequenti è lo smarrimento del bagaglio all’aeroporto. Forse non tutti conoscono i diritti previsti in questi casi. Facciamo una rapida panoramica grazie alla guida redatta da Federconsumatori (Federazione nazionale di consumatori e utenti).

I bagagli destinati al trasporto in stiva vengono pesati, etichettati e registrati sul biglietto del passeggero per la loro identificazione all’arrivo. La compagnia aerea deve rilasciare al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato. Proprio il biglietto aereo e il rilascio dello scontrino bagagli daranno diritto al rimborso in caso di bagaglio smarrito. Inoltre, sarà poi necessario compilare l’apposito modulo in cui descrivere con la maggior precisione possibile le valigie smarrite.

La policy adottata da numerose compagnie in questi casi prevede l’erogazione di una cifra di denaro per le piccole spese necessarie all’acquisto degli effetti personali in mancanza del bagaglio (come spazzolino da denti, rasoio, pigiama) ai passeggeri non residenti nel luogo di arrivo il cui bagaglio smarrito non venga rintracciato entro ventiquattro ore dall’atterraggio. Quindi, bisogna conservare gli scontrini degli acquisti effettuati.

Decorsi i ventuno giorni, il bagaglio viene considerato definitivamente smarrito. In questo caso, si ha diritto a un risarcimento massimo di circa 1.200 euro per voli assicurati da compagnie europee e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999. Mentre, le compagnie aeree che non aderiscono alla Convenzione prevedono un risarcimento fino a 20 euro per chilogrammo, fino ad un valore massimo di 388 euro.

Per le richieste di rimborso e risarcimento, è necessario inviare all’ufficio relazione clientela o assistenza bagagli della compagnia aerea la ricevuta del biglietto, scontrino di accettazione del bagaglio, copia del modulo compilato in aeroporto, elenco del contenuto del bagaglio smarrito o danneggiato oppure della merce acquistata in sostituzione degli effetti personali tardivamente consegnati (in questo caso con ricevute di acquisto), coordinate bancarie per l’accredito delle somme riconosciute, tutto in originale e con raccomandata con ricevuta di ritorno.

È possibile stipulare polizze assicurative contro il furto e la perdita dei bagagli che permettono, a fronte di un esiguo premio, di avere indennizzi superiori a quelli offerti dalle compagnie aeree. In questo caso, la compagnia aerea è tenuta al risarcimento fino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che la somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna. Inoltre, al momento del check-in è possibile chiedere di usufruire della “Dichiarazione di valore”, valida solo per i viaggi interamente effettuati con la stessa compagnia, che permette di elevare il limite di responsabilità del bagaglio registrato.

È possibile beneficiare di risarcimento anche nel caso in cui le valigie risultino danneggiate: infatti, entro sette giorni dalla data di consegna del bagaglio è possibile chiedere il risarcimento dei danni verificatisi durante il trasporto aereo.

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