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Bollette luce e gas in ritardo, ecco cosa succede e cosa si rischia

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Bollette luce e gas in ritardo, ecco cosa succede e cosa si rischia

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mercoledì 30 Marzo 2022

Come spiegano gli esperti, ci sono due possibilità per chi paga in ritardo la bolletta di luce e gas: che l’utente appartenga al regime di maggior tutela o che il contratto sia inserito nel mercato

Bollette di luce e gas pagate in ritardo, magari per una dimenticanza o magari perché il gestore non le invia nei tempi. E così, spiegano gli esperti de La Legge Per Tutti, “il cliente può passare suo malgrado dalla parte del torto: se non c’è la domiciliazione bancaria, l’utente è costretto ad aspettare che gli venga inviata la fattura per controllare che l’importo sia giusto in base ai consumi che a lui risultano e, nel caso sia tutto a posto, pagare entro il termine indicato proprio nella bolletta.

Il ritardo

Se questa, però, arriva in ritardo, il cliente non può pagare (anche perché non conosce l’importo, oltre a non poter verificare se la somma richiesta è quella giusta). Di conseguenza, è legittimo pensare che potrebbe scattare la morosità. Ma è davvero così? In realtà, forse non tutti i consumatori sanno che, in casi come questo, hanno pure diritto ad un rimborso. L’importante è sapersi muovere in tempo”. Ecco, in dettaglio, cosa si rischia e come tutelarsi.

Cosa si rischia

Come spiegano gli esperti, ci sono due possibilità per chi paga in ritardo la bolletta di luce e gas: che l’utente appartenga al regime di maggior tutela o che il suo contratto sia inserito nel mercato libero.

“Nel primo caso, cioè nel mercato tutelato, il venditore può chiedere al cliente gli interessi di mora per i giorni di ritardo, a un tasso pari a quello di riferimento fissato dalla Banca centrale europea (Bce) aumentato del 3,5%. Significa che se, ad esempio, il tasso di riferimento è all’1,8%, il tasso di mora diventa del 5,3%. L’utente potrebbe essere costretto a pagare anche le sole spese postali per l’invio del sollecito. Se il cliente ha sempre pagato le bollette entro la scadenza nell’ultimo biennio, per i primi 10 giorni di ritardo deve pagare solo il tasso di interesse legale.

Se, invece, si parla di un contratto nel mercato libero, il venditore può chiedere solo gli interessi di mora e le spese eventualmente previste dal contratto”.

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