Bonus “Centri estivi”, come richiederlo all’Inps - QdS

Bonus “Centri estivi”, come richiederlo all’Inps

Maria Papotto

Bonus “Centri estivi”, come richiederlo all’Inps

mercoledì 10 Giugno 2020

Il genitore dovrà allegare alla domanda l’iscrizione, il periodo e l’importo della spesa sostenuta o da sostenere. Coprirà le spese connesse alle attività ludiche e sportive, nonché le relative coperture assicurative

ROMA – È finalmente online la procedura Inps per richiedere il bonus centri estivi per l’estate 2020, misura introdotta con il decreto Cura Italia e successive modifiche, con l’obiettivo di dare un sostegno alle famiglie durante l’emergenza Covid. A tale bonus possono accedere coloro i quali non abbiano presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, per un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, nel caso di lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato. Il limite massimo erogabile si riferisce al nucleo familiare e va utilizzato entro il 31 luglio 2020. Al contempo, possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza. In questo caso, è possibile effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro.

La platea dei soggetti potenzialmente ammissibili ai bonus centri estivi comprende le seguenti categorie di lavoratori, genitori di figli di età non superiore a 12 anni:
• dipendenti del settore privato;
• iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
• autonomi iscritti all’Inps;
• autonomi iscritti alle casse professionali.

Il limite di età, pari a 12 anni, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
La domanda di bonus per i centri estivi potrà essere presentata sul portale dell’Istituto www.inps.it, con le seguenti modalità:
– Web – www.inps.it – sezione “Servizi online” > “servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo > domanda di prestazioni a sostegno del reddito > bonus servizi di baby- sitting;
– Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile);
– Patronati – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri estivi, i periodi di iscrizione (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020, l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere. Ed inoltre, dovranno essere indicati gli estremi nonché il tipo di struttura che ospita il minore.

È importante verificare che il centro estivo, scelto dal richiedente, sia organizzato da un unico fornitore, la sede conforme alle normative in materia di igiene e sicurezza, accessibile e priva di barriere architettoniche, dotata di servizi igienici attrezzati e accessibili, locali al coperto, aree verdi accessibili e presidio di pronto soccorso. Inoltre, la struttura organizzativa del centro estivo dovrà comprendere personale direttivo, educativo, ausiliario e addetto alla gestione dei giovani disabili in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tali mansioni.

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia sarà erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con Iban o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente. Si precisa che il titolare del conto associato all’Iban, indicato nella domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

Infine, il bonus per i centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia bonus non può essere erogato se l’altro genitore risulta percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore alla data della domanda, e per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’Inps.

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