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Voli, nuove regole Ue: cambiano condizioni su rimborsi e ritardi, prezzi “bloccati”

Voli, nuove regole Ue: cambiano condizioni su rimborsi e ritardi, prezzi “bloccati”
Foto di Tom Brunberg su Unsplash, immagine di repertorio

In questo articolo, una breve sintesi di ciò che cambierà sul settore aereo e migliorerà i diritti dei milioni di passeggeri in circolazione in termini di tutela e assistenza

Importanti novità in arrivo per i voli dell’Unione Europea. Come nell’aria già da molto, la Commissione europea ha infatti aggiornato le linee guida sul trasporto aereo in Europa, aumentando in maniera importante la tutela dei viaggiatori in caso di ritardi o cancellazioni. L’obiettivo dunque, è quello di potenziare la trasparenza su prezzi e assistenza, con un grande progetto e piano di rimborsi se dovuti. Ma cosa bisogna conoscere di queste nuove disposizioni sui voli in Europa? In questo articolo, una breve sintesi di ciò che cambierà sul settore aereo e migliorerà i diritti dei milioni di passeggeri in circolazione.

Prezzi bloccati, stop a ipotesi di costi “alternativi” in base al petrolio

Uno dei dettagli maggiormente importanti del nuovo regolamento sui servizi aerei è quello sui prezzi “bloccati”, con i vettori che sono obbligati e tenuti a mostrare fin dalla fase di prenotazione del volo il prezzo finale del biglietto. Una volta certificato l’acquisto, mai più ammessi nuovi costi aggiuntivi, anche se dovuti a delle “circostanze straordinarie” (il riferimento a Volotea e rincari per cherosene annunciati nelle scorse settimane).

E ancora, in questo nuovo regolamento, troviamo delle novità sulle regole che si applicano in caso di un ritardo prolungato del volo. Come si legge nei canali informativi dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), il diritto all’assistenza include la fornitura di pasti e bevande in attesa che l’azienda disponga la sistemazione in albergo per uno o più pernotti. Sul lato informativo/comunicazione, il regolamento parla di due chiamate telefoniche o messaggi via telefax, fax o mail per tutti gli avvisi da conoscere in tempo.

Per chiarire quando scatta il diritto all’assistenza invece, dall’UE arrivano due nuovi parametri: dalla durata del ritardo alla lunghezza del volo.

I rimborsi sui ritardi: il gong sui costi ad almeno cinque ore di attesa

E i rimborsi per i ritardi? Molto più intuitivo: se passeranno almeno cinque ore dall’orario in origine di partenza del volo, il passeggero avrà la facoltà di rinunciare al viaggio senza dover pagare delle sanzioni e avrà diritto al rimborso sul prezzo del biglietto per la parte non effettuata. Con una rinuncia al volo però, si elimina ogni diritto di assistenza.

Un colpo importante anche per i voli in coincidenza, con la decisione sul rimborso che in questo caso spetta alla compagnia area del caso. Solo in quei contesti in cui sia impossibile partire a causa del ritardo del volo precedente, e operato dalla stessa compagnia, questa sarà dovuta a fornire un volo alternativo al passeggero verso la destinazione indicata dal biglietto andato a vuoto. In alternativa alternativa, resta valido il rimborso del prezzopieno del biglietto sulla tratta non effettuata e il ritorno verso lo scalo di partenza, quello da cui è iniziato il viaggio.

Le tutele, scattano dal momento in cui tutti i voli in partenza sono fatti da un aeroporto comunitario, dunque dell’UE. Come stabilisce il nuovo regolamento infatti, se l’areo decolla in uno Stato non UE, ma con destinazione Europa, il diritto alla tutela e assistenza si applica solo se la compagnia che opera il volo è comunitaria (alcuni esempi tra i più comuni in Italia sono ITA, easyJet, Volotea, Lufthansa, Vueling), altrimenti le tutele previste dal nuovo documento dell’Unione Europea si annullano, si azzerano del tutto se a livello locale sono stati saldati dei benefici per ritardi prolungati o cancellazioni.

Casi di esclusione sulla tutela e assistenza: i voli in partenza dall’estero con compagnie non UE

Ci sono anche dei casi di esclusione però. Questi sono infatti quelli legati ai viaggiatori in partenza da un luogo extra UE su voli verso l’Europa ma su compagnia diversa dalle comunitarie. Qui, vengono assicurate le tutele stabilite dalla legislazione del posto insieme alle regole previste nel contratto di trasporto.

Il risarcimento può essere “saltato” dalle compagnie, ma servono motivazioni straordinarie

Infine, tema esenzione dal risarcimento: questo, secondo quanto evidenzia Bruxelles, necessita dell’esistenza di circostanze straordinarie. Le compagnie aeree possono essere esentate dal risarcimento infatti, ma solo se riescono a dimostrare che il volo “è rimasto a terra” per situazioni eccezionali, come una carenza di carburante. Secondo la commissione euopea infatti, il caro carburanti non è da considerarsi come una causa straordinaria, motivo per cui non comporta la mancata pratica del risarcimento da parte della compagnia area di riferimento.

L’esenzione sui carburanti al momento dei controlli: cosa cambia per i vettori

A proposito del carburante per gli aerei invece, sono state applicate delle nuove regole sugli utilizzi degli slot. Si tratta dell’autorizzazione specifica concessa a una compagnia aerea per atterrare o decollare in un aeroporto in una determinata fascia temporale che, in caso di problemi di approvvigionamento di carburanti agli scali, può comportare la compagnia a considerarsi esente dai classici obblighi sulle rotte assegnate. Per evitare la cancellazione di alcune tratte, in ogni caso, l’Ue ha stabilito che le compagnie possono essere esentate dall’obbligo di avere il serbatoio pieno al 90% al momento del controllo.

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