Cartelle esattoriali, Agenzia Entrate: 180 giorni di tempo per il pagamento - QdS

Cartelle esattoriali, Agenzia Entrate: 180 giorni di tempo per il pagamento

Cartelle esattoriali, Agenzia Entrate: 180 giorni di tempo per il pagamento

sabato 15 Gennaio 2022

Lo stabilisce la legge di Bilancio 2022 (n. 234/2021) ma vi sono alcune eccezioni. Il riferimento è a quelle notificate dall’1 gennaio al 31 marzo 2022

ROMA – Come è noto, con l’articolo 1, comma 913, della legge n.234 del 30 dicembre 2021, (la Legge di bilancio per il 2022) per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica, rispetto al termine ordinario di 60, senza alcun onere aggiuntivo.

Pertanto, così come peraltro ricorda l’Agenzia delle Entrate nel proprio sito istituzionale, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni.

Conseguentemente, prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non può dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. Inoltre, in questo lasso di tempo, non solo non decorrono interessi di mora, ma, così come evidenziato dall’Ader (Agenzia delle Entrate Riscossione) in una faq pubblicata nel sito, non scatta l’aumento dell’aggio che, come è noto, fino al 31 dicembre 2021, in caso di pagamento oltre sessanta giorni, passa (o meglio passava) dal 3% al 6%.

Va ricordato, con l’occasione, che il maggior termine concesso dalla legge 234 per il pagamento delle cartelle di pagamento non si applica in caso di “accertamenti impoesattivi”, nonché in caso di “ingiunzioni fiscali” notificate dagli Enti locali che non si avvalgano dell’Agenzia delle Entrate per la riscossione dei loro crediti.

Il maggior termine non si applica nemmeno, e questo è importantissimo evidenziarlo, quando, in presenza di cartella di pagamento notificata, il contribuente voglia contestarla. In questo caso i termine per ricorrere in Commissione Tributaria è quello ordinario di sessanta giorni dalla notifica, ossia quello stabilito dall’articolo 21 del D.Leg/vo 546/92.

È pure utile ricordare, per completezza, che per le cartelle notificate a partire dallo scorso 1 gennaio 2022, in caso di istanza di dilazione presentata all’Agente della Riscossione, si applica la normativa “non emergenziale”, nel senso che il limite di debito al di sotto del quale il debitore non è tenuto a dimostrare lo stato di difficoltà, è quello di 60.000 Euro (non più quello di 100.000 Euro). Ed ancora, in caso di mancato pagamento, il numero delle rate che fa scattare la decadenza dalla dilazione torna ad essere 5, al posto delle 10 previste fino alla fine dello scorso anno.

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