Notifica atti tributari, la Cassazione interviene sulla scissione degli effetti - QdS

Notifica atti tributari, la Cassazione interviene sulla scissione degli effetti

Salvatore Forastieri

Notifica atti tributari, la Cassazione interviene sulla scissione degli effetti

venerdì 07 Gennaio 2022

Lo ha chiarito con la sentenza 40543/’21 richiamando il diritto alla difesa (art. 24 Costituzione). Si perfeziona per il notificante alla consegna, per il destinatario quando ne viene a conoscenza

ROMA – Anche agli atti tributari ed extratributari degli Enti locali si applica il principio della “scissione degli effetti” della notifica, anche quando la notifica avviene tramite un proprio dipendente. Ciò vuol dire che per l’Ente notificante la notifica si perfeziona con la consegna dell’atto al messo comunale o al messo notificatore, mentre per il destinatario, si perfeziona al momento della ricezione.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza n. 40543 del 17/12/2021.
Fino ad ora sussistevano dubbi sulla possibilità di estendere alle cennate notifiche dei Comuni e degli altri Enti locali il principio già consolidato per tutti gli altri Enti pubblici.

Giova ricordare, a tal proposito, che la cennata “scissione” è stata oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 477 del 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 149 cpc e dell’art. 4 comma 3 della l. n. 890 del 20 novembre 1982 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale, nella parte in cui non prevedevano che la notifica degli atti da effettuarsi a mezzo del servizio postale si perfezioni, per il richiedente, non già alla data in cui l’atto è ricevuto al destinatario dall’organo incaricato, ma a quella, anteriore, in cui il richiedente abbia consegnato l’atto suddetto all’organo notificante.

Originariamente, infatti, vigeva la regola generale secondo la quale la notifica si perfezionava al momento della conoscenza o conoscibilità legale dell’atto da parte del destinatario.

La notificazione era considerata come una fattispecie a formazione progressiva, che si concludeva, producendo i suoi effetti, sia per il notificante che per il destinatario, solo con la conoscenza o conoscibilità legale da parte di quest’ultimo.

I ripensamenti, in chiave legislativa, sulla vecchia interpretazione sono avvenuti dopo l’intervento della Cassazione la quale ha preso atto dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, valorizzando sia il principio di inviolabilità del diritto alla difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione, sia il principio di ragionevolezza, anch’esso espresso dalla stessa Carta Costituzionale.

Più in particolare, dopo l’intervento della Corte Costituzionale, l’articolo 149 del Codice di procedura civile è stato modificato, introducendo espressamente il disposto secondo cui “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.

Per la verità alcune obiezioni sono state mosse a questa nuova interpretazione. Alcuni, infatti, sono dell’avviso che, essendo la notifica un atto ricettizio, gli effetti si perfezione solo con la consegna e non prima. Altri, invece, ritenevano che, essendo la notifica una fattispecie a formazione progressiva, prima che la stessa si sia perfezionata (con la conoscenza o conoscibilità legale da parte del destinatario), la fattispecie assume il carattere dell’imperfezione e, pertanto, non può produrre effetti.
Ma la Giurisprudenza ha tolto ogni dubbio.

Si ricorda che l’esatta individuazione del momento in cui la notifica si perfeziona è fondamentale sia per il notificante (per il quale tale momento costituisce il termine ultimo per evitare la decadenza o la prescrizione), sia per il destinatario (per il quale detto momento costituisce il “dies a quo” del termine per il pagamento o per l’eventuale proposizione del ricorso).
Tele principio, quindi, secondo la Corte Costituzionale, è perfettamente in linea, come già detto, con il precetto costituzionale del diritto alla difesa.

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