Con l’ordinanza n. 26283, pubblicata il 5 ottobre 2026, la Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento già espresso con la sentenza n. 6436 dell’11 marzo 2025, ha stabilito che la mancata impugnazione delle intimazioni regolarmente notificate preclude la successiva contestazione dei vizi di notifica della cartella presupposta.
La questione era nata in quanto, nel caso oggetto della controversia, il contribuente che voleva contestare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento aveva proposto ricorso non contro l’avviso di intimazione, bensì contro il successivo atto di riscossione, ossia avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria. Riteneva, infatti, che la “intimazione di pagamento” non fosse un atto “ricorribile”, ossia un atto ricompreso tra quelli di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 546/1992. Tale interpretazione era stata confermata in primo e in secondo grado.
Di contrario avviso, però, la Corte di Cassazione la quale, invece, ha ritenuto che l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 del Dpr n. 602/1973 non possa non avere la stessa natura dell’avviso di mora di cui all’art. 46 dello stesso Decreto presidenziale, nella formulazione in vigore fino al 30 giugno 1999.
Mancata impugnazione entro 60 giorni: cosa succede alla pretesa fiscale
Conseguentemente, considerato che l’“avviso di mora” è espressamente incluso, alla lettera “e” del primo comma del citato articolo 19 del Dlgs 546/92, tra gli atti autonomamente impugnabili, anche l’avviso di intimazione, oggi previsto dall’articolo 50 dello stesso Dpr 602/73, è da considerare atto impugnabile, con l’effetto che la sua mancata impugnazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, comporta il consolidarsi della pretesa tributaria, a prescindere dalla controversa regolarità della cartella e addirittura anche dalla eventuale avvenuta prescrizione del credito erariale.
Cartelle esattoriali e prescrizione: il caso esaminato dai giudici
Nel caso in questione, il contribuente aveva impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a due cartelle per Irpef degli anni 2000 e 2002, contestando l’omessa notificazione degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado aveva annullato l’avviso. Quella di secondo grado, invece, aveva accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate confermando l’invalidità della notifica di una cartella sostenendo, comunque, che le successive intimazioni non impugnate non potevano sanare la nullità preesistente.
Cassazione: le intimazioni non contestate consolidano la pretesa fiscale
Ma la Corte di Cassazione, a seguito dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, così come precedentemente detto, pur non escludendo l’irregolarità della notifica di una delle cartelle di pagamento, ha accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, affermando il principio secondo il quale la mancata impugnazione delle intimazioni regolarmente notificate consolida la pretesa fiscale senza che si possano ulteriormente contestare i vizi di notifica delle cartelle che stanno alla base dell’avviso di intimazione.
Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia

