Cedolare secca, proroga contratto senza obbligo di comunicazione - QdS

Cedolare secca, proroga contratto senza obbligo di comunicazione

Cedolare secca, proroga contratto senza obbligo di comunicazione

mercoledì 02 Ottobre 2019

Contratti di locazione, le semplificazioni fiscali introdotte dalla legge n. 58/2019. Abrogato anche il regime sanzionatorio previsto in caso di proroga tardiva

ROMA – La proroga di un contratto di locazione è il prolungamento della durata per un periodo ulteriore.
Nel caso di opzione del regime ‘cedolare secca’ prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, a fronte di un pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali per il reddito derivante dall’affitto dell’immobile pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti, e del 10% nel caso di contratti a canone concordato. Si tratta di un regime facoltativo concesso alle persone fisiche titolari di reddito di proprietà o di diritto reale di godimento di un immobile dato in affitto.

La vecchia norma prevedeva che nel caso di proroga del contratto di un contratto di locazione, anche tacita, l’opzione doveva essere manifestata entro il termine di versamento dell’imposta di registro, ovvero entro 30 giorni dalla data della proroga, con modello RLI; necessario anche nel caso di risoluzione del contratto.

Con le novità introdotte dal Decreto Crescita la comunicazione di proroga cedolare secca non è più obbligatoria e con essa la sanzione prevista in caso di proroga tardiva, prevista dal D. Lgs. 23 del 14 marzo 2011. Si ritiene pertanto valida, e per l’intera durata del contratto la volontà, l’opzione della cedolare secca ai contratti di locazione espressa in sede di registrazione.

Si rammenta che, prima di tale novità, in caso di omessa o tardiva comunicazione della proroga del contratto a cedolare secca, i contribuenti erano tenuti a versare una somma pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni. Con la possibilità di permanere nel regime agevolato ‘cedolare secca’ versando la suindicata sanzione in misura ridotta con ravvedimento operoso, secondo i seguenti termini:
• entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 12% (1/10 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione;
• entro 1 anno dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 15% (1/8 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione.
• entro 2 anni dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 17,1428% (1/7 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione;
• oltre 2 anni dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 20% (1/6 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione;
• dopo la consegna del processo verbale di constatazione; in questo caso, la sanzione è pari al 24% (1/5 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione.

L’abrogazione dell’obbligo di comunicazione per la proroga della cedolare secca e del relativo regime sanzionatorio, è una delle semplificazioni fiscali inserite nel Decreto Crescita, e dovrebbe avere efficacia retroattiva, in conformità al principio del favor rei, e dunque non solo per le violazioni commesse a partire dal 30 giugno 2019 – data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Crescita.

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