Class action: cosa cambia con la nuova legge - QdS

Class action: cosa cambia con la nuova legge

Antonino Lo Re

Class action: cosa cambia con la nuova legge

venerdì 10 Maggio 2019

L’attuazione del ddl. 844 introduce cambiamenti come il passaggio dal Codice del consumo a quello di Procedura civile. Si estende la possibilità di intraprendere l’azione di classe a chiunque avanzi una richiesta di risarcimento

ROMA – La nuova class action contenuta nel ddl n.844 è realtà. Una riforma che ha portato a diversi cambiamenti, come il passaggio dal Codice del consumo, dove attualmente si trova, all’interno del Codice di procedura civile. A seguito della riforma del 2019 e dell’approvazione del relativo disegno di legge, come detto in precedenza, lo strumento dal Codice del Consumo ora si sposta nell’ambito del Codice di procedura civile, all’interno del quale è stato introdotto il titolo VIII-bis del libro quarto, in materia di azione di classe.

Una scelta che punta in maniera esplicita a favorirne un maggiore utilizzo, poiché viene allargata così la platea delle persone che possono intraprendere l’azione legale. Non più soli consumatori e utenti, ma chiunque avanzi una richiesta di risarcimento per il danno provocato. La nuova disciplina entrerà in vigore trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. Nel periodo transitorio verranno applicate le regole previste dal Codice del Consumo.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Ampliato anche l’ambito oggettivo di applicazione. La proponibilità dell’azione di classe non sarà limitata ai soli casi di responsabilità contrattuale, potendo riguardare anche quella extracontrattuale e, dunque, la lesione di diritti estranei alla presenza di un eventuale contratto, circostanza non più indispensabile. Il testo individua come destinatari della class action imprese e enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

COMPETENZA E RICORSO
La domanda per l’azione di classe è proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Il ricorso, assieme al decreto di fissazione dell’udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro 10 giorni dal deposito, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia. Entro 30 giorni la sezione specializzata deve decidere sull’ammissibilità dell’azione.

GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’
Il maggior numero di azioni collettive sono state respinte in questa fase. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando è il Tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili, nei casi in cui il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente e quando è proposta da un soggetto che non è in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

SENTENZA DI MERITO
La sentenza emessa dal tribunale delle imprese, che accoglie l’azione di classe, accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei che consentono l’inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti. Con la sentenza, il tribunale provvede sulle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l’azione è stata proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione o da un’associazione inserita nell’elenco ministeriale. Inoltre, vengono nominati un giudice delegato per gestire la procedura di adesione e un rappresentante comune degli aderenti (soggetto che deve possedere i requisiti per la nomina a curatore della crisi d’impresa).

ADESIONE ALLA CLASSE
Quanto all’adesione all’azione – che in precedenza il codice del consumo consentiva solo dopo l’ordinanza che ammette l’azione, ma non a seguito della sentenza di merito – la riforma prevede: che si possa aderire all’azione di classe nella fase immediatamente successiva all’ordinanza che ammette l’azione. In questo caso, sarà il tribunale che dichiara la domanda ammissibile a fissare un termine ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l’inserimento nella classe; che si possa aderire all’azione anche in una fase successiva, dopo la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, e che dunque accerta la responsabilità del convenuto. Anche in questo caso sarà il tribunale, con la sentenza che accoglie l’azione, ad assegnare un termine per l’adesione.

AZIONE INIBITORIA COLLETTIVA
Tra gli strumenti di tutela, introdotta un’azione inibitoria collettiva: chiunque abbia interesse, oltre alle suddette organizzazioni e associazioni, potrà chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti, commesso nello svolgimento delle rispettive attività, o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva. La competenza è attribuita alle sezioni specializzate e il rito che dovrà essere applicato è quello camerale. Le modalità di adesione sono analoghe a quelle previste per l’azione di classe.

SPESE PROCEDIMENTO
Il giudice delegato condanna il resistente anche a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito percentualmente, in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate. L’autorità giudiziaria potrà aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato, in misura non superiore al 50%, utilizzando una serie di criteri tra cui: complessità dell’incarico; ricorso all’opera di coadiutori; qualità dell’opera prestata; sollecitudine con cui sono state condotte le attività; numero degli aderenti.

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