La riforma tributaria (Legge n. 111/2023) rafforza la partecipazione dei contribuenti nell’accertamento fiscale. Ci si mette d’accordo con il Fisco sul reddito derivante da attività impresa o da esercizio della professione
ROMA – Continua il lavoro del Consiglio dei ministri per il varo dei decreti legislativi riguardanti la riforma tributaria, i cui principi sono stati fissati con legge delega n. 111 del 9 agosto scorso.
Dopo l’esame preliminare, in data 23 ottobre 2023, dei decreti legislativi riguardanti lo Statuto dei Diritti del Contribuente (compresa la nuova figura del Garante Nazionale del Contribuente e l’autotutela), lo scorso 3 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato, sempre in esame preliminare (il provvedimento tornerà in Cdm dopo aver ricevuto il parere dalle commissioni competenti di Camera e Senato), il decreto legislativo riguardante l’accertamento fiscale ed il concordato biennale preventivo, il tutto con l’obiettivo non solo di migliorare l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, ma anche di rafforzare la partecipazione dei contribuenti al relativo procedimento.
Con specifico riguardo al procedimento dell’accertamento tributario, oltre a coordinare lo stesso con le modifiche inserite nel “nuovo” statuto dei diritti del contribuenti, e segnatamente con l’obbligo generalizzato del contraddittorio, si prevede che, proprio a tale scopo, lo “schema di provvedimento” debba essere comunicato al contribuente per la discussione preliminare ed eventualmente anche al fine di porre in essere un “procedimento con adesione”.
Importante è la futura abrogazione dell’invito obbligatorio dopo la redazione del processo verbale di constatazione, quello attualmente previsto dal settimo comma dell’articolo 12 della legge 212/2000, e che vieta l’emanazione dell’avviso di accertamento prima del trascorrere del termine di 60 giorni.
Contemporaneamente, però, si introduce la disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, consentendo al contribuente di accettare quanto risulta dal verbale entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, beneficiando della riduzione ad un sesto delle relative sanzioni. In pratica, si reintroduce la definizione che in materia di Iva è stata in vigore per almeno due decenni.
In caso di “crediti non spettanti”, la bozza del decreto approvata in via preliminare dal Cdm, introduce una specifica disciplina per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti ma utilizzati in compensazione; a tal fine si prevede un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, con un termine di decadenza di otto anni, e con la possibilità per il contribuente di definire l’atto di recupero in modo agevolato.
Con riguardo al Concordato Preventivo Biennale (una volta si concordava il reddito conseguito nel passato, ora, invece, si tende a concordare quello che si conseguirà nei due anni successivi), la bozza di decreto legislativo, prevede che a tale istituto possono accedere (inizialmente solo nel biennio 2004/2005), solo i contribuenti di minori dimensioni, anche in regime forfettario, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, quelli ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno raggiunto un punteggio almeno pari ad 8.
Ai contribuenti che adottano il regime concordatario biennale saranno concessi termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all’acconto delle imposte ed al saldo.
L’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, proposta alla quale il contribuente potrà aderire entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
All’Amministrazione finanziaria non sarà consentito procedere ad accertamenti relativamente alle annualità “definite in via preventiva”, a meno che, dopo l’attività istruttoria, l’Amministrazione finanziaria non rilevi cause di esclusione del beneficio in parola, compreso il caso in cui si constati che il contribuente non ha dichiarato redditi per almeno il 30%.
Non possono comunque accedere al Concordato Preventivo i contribuenti con debiti tributari ovvero, quelli che non hanno preventivamente estinto debiti d’importo di almeno 5.000 euro.
Non è consentito accedere al citato concordato biennale nemmeno a coloro i quali hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti ed a coloro che sono stati condannati per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti.
Restano immutati, durante il periodo oggetto di “concordato preventivo” tutti gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché le previste comunicazioni ai fini degli Indici ISA.
Queste le probabili scadenze del nuovo istituto di concordato:
– Entro il 15 marzo 2024 l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti i programmi informatici necessari per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta.
– Entro il 20 giugno, il contribuente invia i propri dati all’Agenzia. Quest’ultima, entro il 25 giugno, formula la proposta per la definizione biennale del reddito, sulla base dei dati messi a disposizione del contribuente anche utilizzando le informazioni già presenti nelle banche dati.
– Infine, entro il 30 giugno (31 luglio solo per l’anno 2024), il contribuente può decidere se accettare oppure rifiutare la proposta di concordato.
Se, dopo aver ricevuto ed il programma per l’acquisizione dei dati e la proposta dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente resta silente, lo stesso decade dalla proposta di concordato e viene inserito in liste selettive di controllo.
Una novità del Provvedimento: tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi le comunicazioni e le cartelle di pagamento, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata.
Secondo la premier Meloni, il concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni non è un condono anticipato e nemmeno una rinuncia ai redditi soggetti a tassazione, ma solo uno strumento che dovrebbe aumentare la collaborazione tra fisco e contribuente assicurando un maggior gettito di circa 700 milioni per l’anno 2024 ed altri 13 per l’anno successivo.
Vedremo poi, comunque, quale sarà il testo definitivo dopo i previsti pareri parlamentari. Così come speriamo di vedere un testo di decreto legislativo diverso da quello a noi noto nella parte che riguarda il Garante Unico del Contribuente e quella che riguarda l’autotutela, nonché un testo che contenga i tanto attesi Testi Unici”, un provvedimento che non faccia svanire, prima ancora di nascere, quelle speranze che tutti hanno nutrito, ossia di avere un fisco più chiaro e giusto dopo la riforma tributaria, già oggetto di legge delega del Parlamento e che dovrà sostituire l’impianto fiscale del nostro Paese vecchio di almeno 50 anni.