Della grande confusione in materia di definizione dei crediti degli Enti locali, a seguito dell’introduzione delle specifiche norme di “Rottamazione” e di “Definizione”, contenute nella legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026), abbiamo parlato più volte dalle pagine di questo Quotidiano. I problemi esistenti per la definizione dei crediti diversi da quelli “erariali”, ossia di quelli delle Regioni e degli Enti locali, erano moltissimi. Intanto la mancanza di regole precise, compresa l’assenza di un termine finale, alle quali adeguarsi per dare uniformità a tutti gli adempimenti “definitori” previsti dalla citata legge. Ma anche il dubbio se dovessero essere escluse dalla definizione (quella di cui all’articolo 1, commi da 102 a 110, della citata legge 30 dicembre 2025 n. 199) i crediti affidati per la riscossione all’Agenzia delle Entrate (l’Ader). E al riguardo, in sede di conversione del Decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026, avvenuta con la pubblicazione della legge n. 88 del 22 maggio 2026, in vigore dal 23 maggio, quantomeno la questione dei crediti affidati all’Ader è stata risolta.
Legge 88/2026: risolto il nodo dei crediti Enti locali affidati all’Ader
Infatti, con il “nuovo” articolo 10 quinquies del citato decreto legge 38/26, “Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell’esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate…”.
Cosa pagano i contribuenti
Quindi, se gli Enti locali lo vorranno, peraltro (contrariamente al previsto) senza pagare alcun costo all’Agenzia delle Entrate che sostanzialmente organizzerà il servizio, potranno consentire ai contribuenti che ne facciano domanda di estinguere i loro debiti (tranne quelli espressamente esclusi dalla legge), iscritti a ruolo nel periodo che va dal 1 gennaio 2020 e al 31 dicembre 2023, pagando il tributo, i rimborsi spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, ma senza le sanzioni e gli interessi. Per le sanzioni per violazione del Codice della strada, irrogate dai Comuni, si pagherà solo la multa, ma senza interessi.
Entro il 30 giugno 2026 la delibera consiliare
Gli Enti locali dovranno comunque approvare formalmente, con apposita delibera consiliare, entro il 30 giugno 2026 (salvo proroga dell’ultimo momento), la “rottamazione” dei propri crediti. Qualora l’ente dovesse invece decidere negativamente, dovrà solo motivare la propria decisione. Dopo l’accettazione della procedura di rottamazione da parte degli Enti locali, queste le altre scadenze fondamentali:
a) A decorrere dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili; b) La dichiarazione di adesione deve essere presentata dai contribuenti interessati tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026; c) gli enti locali, dopo avere approvato con apposita delibera consiliare l’introduzione della “rottamazione” dei propri crediti affidati all’Ader nel periodo precedentemente citato, pubblicheranno, entro il 15 settembre 2026, nel proprio sito istituzionale, le modalità (telematiche) per l’adesione alla rottamazione; d) entro il 31 dicembre 2026, l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà ai debitori aderenti, l’ammontare delle somme dovute, e quello delle singole rate (ciascuna d’importo non inferiore a 100 euro); e) il pagamento delle somme necessarie per ottenere la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027. È possibile pure pagare ratealmente, nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In questo caso sono dovuti gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027.
Tolleranza di cinque giorni e decadenza
È utile specificare che la definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive, ovvero dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione. In questi casi i pagamenti eventualmente già effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto del dovuto. È pure utile ricordare che, a seguito della conversione in legge del Decreto legge 38/2026, è stata reintrodotta la tolleranza di cinque giorni per i versamenti tardivi della “rottamazione quinquies”, ma esclusivamente per la tardività che riguarda il pagamento in unica soluzione e quello dell’ultima rata in caso di pagamento dilazionato. In caso di ritardo degli altri pagamenti, pertanto, le scadenze devono essere considerate perentorie.
Per concludere, vale la pena precisare che la “definizione”, quella degli altri crediti degli Enti locali, già prevista dalla Legge di bilancio 2026, rimane così com’era, restando come “sistema definitorio a regime”, concorrente con gli altri sistemi di definizione già previsti dalla legge, lasciata alla discrezionalità dell’Ente il quale, comunque, potrà applicarla solo in presenza di determinate condizioni, e non solo quelle legate alla correttezza ed all’equilibrio del bilancio, ma anche alla materiale esistenza delle risorse, segnatamente quelle umane, le risorse – cioè – senza le quali nessuna organizzazione della definizione potrebbe essere possibile.
Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia

