Obbligo vaccino over 50 in Sicilia, in vigore da oggi il nuovo decreto Covid - QdS

Obbligo vaccino over 50 in Sicilia, in vigore da oggi il nuovo decreto Covid

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Obbligo vaccino over 50 in Sicilia, in vigore da oggi il nuovo decreto Covid

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sabato 08 Gennaio 2022

In cosa consiste l’obbligo per gli over 50, le esenzioni dalla vaccinazione, le multe e il ruolo dell’Agenzia delle Entrate. Tutte le misure previste dal nuovo decreto

Pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi il nuovo decreto Covid, obbligo vaccinale per gli over 50 e il conseguente divieto d’accesso ai luoghi di lavoro senza super green pass in questa fascia d’età.

Cosa dice il decreto

L’articolo 1 del testo, intitolato “Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2“, riporta le regole dell’obbligo vaccinale per gli over 50. «Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022», si legge, «l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri (…) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età».

Le esenzioni

Viene specificato che «l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore».

Chi si è ammalato di Covid-19 può rinviare la vaccinazione «fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute». La norma si applica «anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022».

E vengono definite anche le esenzioni: «L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita».

Cambiano le regole del green pass

Poi il decreto specifica come cambiano le regole del Green pass. Dal 15 febbraio 2022 per accedere ai luoghi di lavoro è necessario «possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione».

I datori di lavoro pubblici e privati, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

I lavoratori che comunicheranno di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati. Ma non avranno conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Si ricorda che per i giorni di assenza ingiustificata «non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento».

Le sanzioni a lavoro

Nel decreto si specifica che è vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale. E che la violazione delle disposizioni è sanzionata con il pagamento di una somma tra i 600 e i 1.500 euro, restando ferme anche le conseguenze disciplinari.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro può impiegare i lavoratori a mansioni anche diverse.

Senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, ma «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

L’Agenzia delle Entrate, multa da 100 euro

Per quel che riguarda le sanzioni. Riceverà una multa di cento euro chi alla data del 1 febbraio 2022 non abbia avuto almeno una dose di vaccino, chi non ha completato il ciclo vaccinale nei termini previsti dal ministero della salute; chi non ha effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

La sanzione è comminata dal ministero della salute attraverso l’Agenzia delle entrate che provvede acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria. Il ministero comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento. E indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale. Oppure la presenza di un’altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. I soldi delle multe andranno al Fondo emergenze nazionali. L’opposizione alla sanzione può essere effettuata presso il Giudice di Pace. L’Avvocatura dello Stato si costituirà per conto dell’AdE.

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