Decadenza dell’accertamento fiscale in tempi di pandemia: cosa cambia - QdS

Decadenza dell’accertamento fiscale in tempi di pandemia: cosa cambia

Salvatore Forastieri

Decadenza dell’accertamento fiscale in tempi di pandemia: cosa cambia

mercoledì 29 Dicembre 2021

Rettifiche o omesse dichiarazioni: grazie alla l. n. 77/’20 si allungano i tempi di 85 giorni. Tempi più lunghi per la notifica per venire incontro ai contribuenti colpiti dalla crisi pandemica

ROMA – Quest’anno, niente euforia per lo scadere del consueto termine annuale di decadenza dell’azione del fisco.
Come è noto, gli accertamenti delle imposte dirette devono essere notificati, a norma dell’articolo 43 del D.P.R. 600/72, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione il termine è di sette anni a decorrere dall’anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Tali termini sono quelli modificati dall’art. 1, comma 131 legge 28 dicembre 2015 n. 208, e riguardano i periodi d’imposta successivi al 2015.

Fino a tale ultima annualità, invece, i termini previsti dal citato articolo, evidentemente prima della modifica legislativa, erano rispettivamente di quattro e cinque anni.

Lo stesso dicasi per gli accertamenti (rettifiche) Iva i quali, fino all’annualità 2015 potevano essere contestati dal fisco fino al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e fino al quinto anno, in caso di dichiarazione omessa.

Sulla base delle citate disposizioni, pertanto, l’annualità 2015 sarebbe scaduta il 31 dicembre 2020. Ma con l’articolo 157 del D.L. 34/2020, allo scopo venire incontro ai soggetti che, direttamente o indirettamente, sono stati colpiti dagli effetti economici della pandemia, è stata creata una sorta di “scissione” degli effetti dell’accertamento. Gli accertamenti e le rettifiche (Imposte dirette ed Iva), dovevano essere emessi entro il consueto termine (allora ancora quadriennale o quinquennale), ma dovevano essere notificati in epoca successiva e, comunque, entro il mese di febbraio 2022.

Anche per il caso di dichiarazione omessa è intervenuta una norma, seppure in maniera non specifica, ossia l’articolo 67 del D.L. 18/2020, disposizione la quale ha sospeso, sempre a causa della pandemia, per 85 giorni (dall’8/3/2020 al 31/5/2020, tutti i termini di prescrizione e di decadenza, compresi quelle a favore dell’ufficio riguardanti gli accertamenti.

La notifica (accertamento induttivo a causa della mancata presentazione della dichiarazione), in questo caso, può essere eseguita entro il 26 marzo 2022, ossia aggiungendo, al termine consueto (31 dicembre), i cennati ottantacinque giorni di sospensione.

La mancata ricezione di un avviso lo scorso anno o quest’anno, pertanto, non vuol dire che l’Ufficio non ha contestato la propria posizione fiscale. Lo stesso Ufficio, infatti, ha tempo entro il prossimo 22 febbraio (26 marzo in caso di dichiarazione omessa) per notificare l’accertamento del 2015, mentre per il 2016, in presenza dei nuovi e più lunghi termini, ha ancora tempo fino al 31 dicembre 2022 (2024 in caso di omessa presentazione della dichiarazione) per notificare l’atto fiscale.

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