Dl Sostegni, le istruzioni per chiedere i contributi a fondo perduto - QdS

Dl Sostegni, le istruzioni per chiedere i contributi a fondo perduto

Salvatore Forastieri

Dl Sostegni, le istruzioni per chiedere i contributi a fondo perduto

giovedì 25 Marzo 2021

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il provvedimento attuativo (n. 77923 del 23 marzo). Per il calcolo dell’importo da erogare fa fede la percentuale di calo del fatturato

ROMA – È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 23 marzo, il “Decreto Sostegni”, cioè il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”.
Come è noto, il decreto interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, già autorizzato dal Parlamento. è composto da 43 articoli suddivisi in 5 Titoli.

Le novità più importanti le abbiamo già anticipato sul QdS del 23 marzo scorso (leggi qui).
Tra queste, anche quella riguardante il nuovo “Contributo a fondo perduto”, previsto dall’articolo 1 del citato decreto.
Abbiamo anticipato, infatti, che questa volta l’erogazione del contributo coinvolge una platea maggiore di quella alla quale sono stati rivolti i contributi fino ad ora previsti in regime di pandemia. Sono interessati dal “sostegno”, infatti, tutte le partite Iva, compresi i professionisti, e, cosa importantissima, non c’è più alcun riferimento ai codici attività “Ateco”.

L’importo del contributo non può superare i 150.000 Euro ma ci sono pure degli importi minimi che sono 1.000 Euro per le persone fisiche e 2.000 Euro per gli altri soggetti. Per espressa previsione normativa, non concorre a formare la base imponibile ai fini delle imposte dirette.
L’unico vero paletto, comunque, è quello riguardante la diminuzione del fatturato (o dei corrispettivi riscossi) del 2020 rispetto al 2019, diminuzione che deve essere di almeno il 30%.

Per conoscere l’esistenza di tale “scarto” nonché per sapere l’importo che sarà erogato, occorre procedere facendo la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato del 2020 (fatturato o corrispettivi 2020 diviso 12) e l’ammontare medio mensile del fatturato del 2019 (calcolato con lo stesso sistema prima cennato).

Trovata questa differenza (tra la media del fatturato del 2020 e quella del 2019), qualora la riduzione subita sia di almeno il 30%, allora si avrà diritto ad un “sostegno” che sarà pari ad alcune percentuali che variano a seconda dei ricavi o compensi conseguiti nel 2019 (60% per le aziende con ricavi non superiori a 100.000 Euro; 50% per quelle con ricavi tra 100.000 e meno di 400.000 Euro; 40% alle aziende con ricavi da 400.000 a meno di 1 milione di Euro; 30% a quelle con ricavi da 1 a meno di 5 milioni di Euro; 20% a quelle con ricavi fino a 10 milioni).

Quindi, un soggetto che nel 2019 ha avuto ricavi per Euro 100.000, avrà diritto ad un sostegno pari al 50% (facendo parte della seconda fascia) calcolato sulla differenza tra il fatturato medio (determinato come in precedenza detto) del 2020 ed il fatturato medio del 2019.

Intanto si registra con grande piacere l’emanazione, da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del Provvedimento attuativo per l’ottenimento del contributo. Un provvedimento il quale, oltre ad essere estremamente tempestivo, appare anche abbastanza esaustivo.

Si parla del Provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale, con il quale l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni ai fini della presentazione dell’istanza (dice pure che la trasmissione, telematica, dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021), non mancando di evidenziare, tra l’altro, che l’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che lo ha richiesto oppure in compensazione nel modello F24.
Nello stesso sito è pubblicato anche il modello dell’istanza, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Insomma, questa volta, quanto meno, pare che si voglia partire bene.

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