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Definizione dei debiti verso gli Enti locali. Molte criticità a cui occorre dare risposta

Definizione dei debiti verso gli Enti locali. Molte criticità a cui occorre dare risposta

ROMA – Abbiamo già parlato diverse volte della cosiddetta “rottamazione quinquies”, ossia la definizione dei carichi affidati per la riscossione dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo che va dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Abbiamo già precisato l’ambito di applicazione della citata definizione, evidenziando come, in base alla normativa contenuta nella Legge di bilancio 2026, segnatamente il comma 82 dell’articolo 1 della legge 199/20251, non sono definibili le iscrizioni a ruolo conseguenti ad accertamenti, nonché quelle riguardanti i “tributi locali”.

Per questi ultimi, tuttavia, la stessa legge 199/25, ai commi da 102 a 110 dello stesso articolo 1, ha previsto una forma di definizione diversa da quella riguardante le somme di natura erariale, con condizioni, termini e modalità completamente diversi. L’avere previsto una definizione diversa dalla “rottamazione”, sostanzialmente affidando ai citati Enti territoriali (principalmente i Comuni) la scelta di consentire la definizione e le modalità di applicazione, potrebbe rispondere alla volontà del Legislatore di seguire la strada della netta separazione tra le decisioni dello Stato centrale, e quelle dei singoli Comuni. Quasi una ricomparsa (involontaria?) dell’idea del vecchio “Federalismo fiscale”.

Definizione tributi locali e ruolo dei Comuni

Le norme precedentemente citate, quelle che prevedono la definizione tributi locali (comprese le entrate patrimoniali degli Enti territoriali), infatti, affidano completamente agli organi deliberanti dei citati Enti non solo la scelta della concessione della possibilità della definizione, ma anche la scelta delle modalità, decisioni legate, peraltro, alla situazione del bilancio e alla minore o maggiore esigibilità dei crediti vantati dagli enti.

Non si dimentichi, comunque, che l’obiettivo comune, sia dello Stato centrale che degli Enti territoriali, è sempre quello di ridurre l’enorme magazzino delle cartelle notificate e non pagate, la maggioranza delle quali, come è ormai ben noto, è inesigibile.

Ma a questo punto le considerazioni che si possono fare sono diverse. Intanto, stante la formulazione della legge, potrebbe ritenersi che la definizione dei tributi locali non sia possibile quando gli stessi tributi siano stati affidati per la riscossione all’Ader (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Fortunatamente questo problema, se non ufficialmente, sembrerebbe ormai risolto, nel senso che, da informazioni provenienti da ambienti ministeriali, parrebbe che anche i crediti degli Enti locali affidati all’Ader siano “definibili”, ma a condizione che siano gli stessi enti territoriali a gestirne le procedure e ad assumersi tutti i costi relativi.

Criticità per i Comuni e incertezza normativa

Ma i problemi non finiscono qui. Come già detto, infatti, sono gli Enti territoriali a stabilire se concedere la definizione o meno. Devono verificare, così come prevede il comma 107, la situazione economica e finanziaria degli stessi Enti e la possibilità di incrementare, con l’introduzione delle norme di definizione, la riscossione delle proprie entrate. Fatto questo, possono deliberare l’introduzione della definizione ed emanare l’apposito regolamento.

Ma non è così semplice come sembra. Non tutti i Comuni hanno un bilancio che consente di abbuonare qualcosa ai loro contribuenti non in regola con le norme fiscali locali. Non è facile stabilire il grado di esigibilità dei loro crediti per valutare l’opportunità o meno di concedere la definizione. Ma anche a prescindere dalle precedenti considerazioni, non tutti i Comuni hanno le risorse (sia economiche che umane) per organizzare una così complessa operazione che prevede lavoro interpretativo, studio di fattibilità, organizzazione ed efficacia dell’azione di recupero dei crediti (seppure in modo agevolato). Alcuni Municipi possono contare soltanto su poche persone che, seppure potenzialmente e professionalmente in grado di lavorare a questo progetto, materialmente non sono sufficienti per realizzarlo.

C’è da dire, inoltre, che la legge, così come formulata, contrariamente alla “rottamazione quinquies”, non prevede alcun termine, né per la formazione del regolamento né per gli eventuali successivi adempimenti, sia dei comuni che dei contribuenti. È chiaro, quindi, che la definizione agevolata delle somme di competenza degli Enti locali non solo è un istituto estremamente confuso, ma è anche assolutamente incerto, essendo lasciato, come precedentemente detto, alla volontà, all’esistenza delle condizioni di bilancio, alla capacità operativa ed all’esistenza delle risorse per realizzarlo degli Enti territoriali. In questo modo, si può verificare che, abitando in un comune che concede la definizione, il contribuente possa ottenere la vantaggiosa offerta di chiusura dei tributi locali non pagati. Così come può accadere che, abitando in un comune limitrofo, che non ha deliberato la definizione, il “contribuente del centro accanto” sia costretto a pagare l’intero, senza alcuno sconto.

Occorre anche aggiungere, peraltro, che, mancando un termine, il Comune “inadempiente” (legittimamente inadempiente) potrebbe decidere dopo molto tempo di concedere la definizione agevolata, magari quando ha ottenuto risorse economiche e umane in grado di lavorare in questo settore, ma non pensando che, nel frattempo, il contribuente di cui si parlava prima, potrebbe avere già pagato l’intero, al contrario di un altro contribuente, meno disponibile, che non ha pagato il suo debito aspettando futuri eventi a lui più favorevoli. Una situazione, quest’ultima, che, come detto altre volte, può determinare problemi di natura costituzionali.

Tributi locali e certezza del diritto

Si tratta in ogni caso di un quadro che comporta grosse responsabilità per gli amministratori i quali, con le scarse risorse a disposizione, magari vorrebbero consentire l’estinzione agevolata da parte dei loro contribuenti, ma sono frenati dalle difficoltà giuridiche, amministrative e organizzative. Ma anche prescindendo da questi problemi e volendo prendere per buono l’assetto legislativo di questo nuovo istituto definitorio, possibilmente anche volendo riconoscere le conseguenze del (presunto) obiettivo di “federalismo” di cui si è parlato in premessa, non si può non constatare l’assoluta mancanza della certezza del diritto.

Oggi, sia nelle grandi città che nei piccoli comuni, nessuno è certo se e quando potrà definire in maniera agevolata i propri debiti verso l’Ente, così come la legge, potenzialmente, prevede. Chi scrive, comunque, non crede che possa esserci, in un prossimo futuro, uno stravolgimento della normativa in esame. Però auspica, quantomeno, che venga consentita ai cittadini una maggiore “certezza”, magari attraverso l’introduzione (evidentemente mediante un’apposita disposizione legislativa) di un termine massimo (magari sei mesi) trascorro il quale agli Enti locali che non hanno pubblicato il regolamento sulla definizione agevolata venga impedito di farlo dopo. In questo modo, trascorso il predetto termine, si avrà un elenco degli enti territoriali che hanno concesso la definizione e quelli che, per i diversi motivi di cui prima si è parlato, hanno ritenuto di non poterla concedere.

Le differenze tra un cittadino e un altro continueranno ad esistere. Ma quantomeno, scaduto il termine, si avrà la certezza di chi potrà avvalersi della norma di favore per il pagamento dei tributi locali e chi no.

Di questi problemi si è discusso a Palermo, nei giorni sorsi nei locali di Palazzo Comitini, durante una riunione del Comitato tecnico per la definizione delle entrate locali, presieduta dal professore Angelo Cuva, con i sindaci dell’Area metropolitana palermitana.

Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia