Dichiarazione annuale Iva, ecco come usare il credito in compensazione - QdS

Dichiarazione annuale Iva, ecco come usare il credito in compensazione

Salvatore Forastieri

Dichiarazione annuale Iva, ecco come usare il credito in compensazione

martedì 09 Marzo 2021

Il contribuente può decidere di usarlo in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell’anno successivo. Si può ad esempio utilizzare nel modello F24 per pagare tributi, premi e contributi

ROMA – Abbiamo recentemente parlato dalla pagine di questo Quotidiano dell’obbligo di presentazione, per gli imprenditori, gli artisti ed i professionisti, della dichiarazione annuale Iva.
Abbiamo anche sottolineato, oltre il termine di presentazione telematica (30 aprile), anche quello di versamento dell’eventuale imposta che potrebbe scaturire dalla stessa dichiarazione.

In verità, tranne che in alcuni casi particolari (rettifica della dichiarazione, pro-rata, ecc.), per i soggetti “mensili” la dichiarazione non dovrebbe comportare alcun pagamento. Inoltre, nel caso in cui nell’ultima dichiarazione periodica risulti un credito, sempre con le eccezioni prima citate, tale credito dovrebbe essere quello emergente dalla dichiarazione annuale.
Vediamo, quindi, quale può essere l’utilizzo di tale credito, quello che risulta dalla dichiarazione annuale dell’Iva.

Innanzitutto può essere utilizzato computandolo in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell’anno successivo (compensazione verticale).
Può essere però utilizzato pure in compensazione nel modello F24 per pagare altri tributi, premi e contributi (compensazione orizzontale).
Per la cosìddetta “compensazione verticale” (il riporto a credito nelle liquidazioni Iva successive), la legge non prevede alcun ostacolo.
Per la “compensazione orizzontale” (quella in F24), invece, le cose stanno diversamente.
Intanto esiste un limite generale che impedisce la compensazione per importi superiori a 700.000 Euro.
Il limite è maggiore (€ 1.000.000) per i subappaltatori del settore edile con un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Un altro ostacolo alla compensazione è l’esistenza di debiti erariali iscritti a ruolo, scaduti, di ammontare superiore a €. 1.500.
Ma a prescindere dai limiti per la compensazione prima evidenziati, in materia di Iva sono presenti limiti (di natura quantitativa e temporale) ancora più stringenti.

Qualora il credito Iva che si vuole utilizzare in compensazione è superiore a 5.000 Euro (annui), i contribuenti hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione.
Inoltre, sempre in caso di utilizzo del credito Iva per importi superiori a € 5.000, la dichiarazione (indispensabile per l’effettuazione della compensazione nonostante la scadenza della stessa dichiarazione sia il 30 aprile), va presentata dieci giorni prima di effettuare la compensazione. Il che vuol dire che, considerato che la dichiarazione annuale si può presentare solo a partire dal 1^ febbraio (e fino al 30 aprile), la compensazione orizzontale Iva non è ammessa prima dell’11 febbraio.

Giova ricordare, infine, che la compensazione non è ammessa quando il credito emerge dalla dichiarazione annuale Iva presentata da una società considerata “di comodo”, ossia quella in “perdita sistematica” oppure che non possiede i requisiti quantitativi previsti dalla legge.

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