Dichiarazione dei redditi, secondo acconto di imposte dirette “ridotto” - QdS

Dichiarazione dei redditi, secondo acconto di imposte dirette “ridotto”

Maria Papotto

Dichiarazione dei redditi, secondo acconto di imposte dirette “ridotto”

venerdì 22 Novembre 2019

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n.93/E dello scorso 12 novembre. Percentuale dell’importo dovuto scende dal 60% al 50%, versamento entro il 2/12

ROMA – In vista della scadenza per il versamento del secondo acconto della dichiarazione dei redditi in scadenza il 2 dicembre (il 30 di novembre cade di sabato) il D.L. n. 124/2019 ha modificato la percentuale dell’importo dovuto dal 60% al 50%.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 che fornisce le ultime indicazioni operative per la determinazione dell’acconto.

Sotto l’ambito soggettivo godono della riduzione i contribuenti che:
– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dalla loro applicazione o meno in presenza di una delle cause di esclusione dagli Isa;
– applicano il regime forfettario agevolato o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Mentre sotto l’ambito oggettivo, la riduzione degli acconti al 90% non riguarda solo le imposte “tradizionali” l’Irpef – Imposta del reddito delle persone fisiche, l’Ires – Imposta sul reddito delle società e l’Irap – Imposta sul reddito delle attività produttive, ma anche alcune tipologie di imposte sostitutive quali:
– l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
– la cedolare secca sul canone di locazione;
– l’Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero;
– l’Ivafe – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

In merito alla prima rata di acconto non deve essere effettuato alcun ricalcolo, lasciando invariata al 40% né tanto meno deve essere modificata la compilazione del modello Redditi che manterrà i valori degli acconti calcolati al 40% e al 60%. Fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la 1^ rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.

In sintesi:
– nessun ricalcolo della prima rata di acconto per i soggetti che hanno già versato o per quelli che aderendo alla proroga hanno rinviato i versamenti, mantenendo il calcolo della prima rata al 40%;
– nessuna modifica nella compilazione del modello Redditi relativamente al rigo RN62 che manterrà i valori degli acconti calcolati al 40% e al 60%.
– per chi ha già versato la prima rata pari al 40%, verserà, entro il 2 dicembre, la seconda rata non più pari al 60% ma al 50%, per cui verserà, in tutto il 90%;
– chi versa solamente la seconda rata verserà, sempre entro il 2 dicembre, il 90% – anziché il 100%.

Dunque, analizzando le scadenze della dichiarazione dei redditi 2019, se da una parte il contribuente è stato agevolato con la proroga al 30 settembre, dall’altra è stato penalizzato dal susseguirsi delle scadenze ravvicinate. In considerazione di ciò, il legislatore ha ritenuto opportuno modificare la percentuale del secondo acconto da 60% al 50%, tuttavia tale riduzione non ha riguardato il secondo acconto Inps dei soggetti iscritti alla gestione commercianti e artigiani e liberi professionisti senza cassa.

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