Disabili, cosa fare per usufruire delle agevolazioni fiscali su Iva e Irpef - QdS

Disabili, cosa fare per usufruire delle agevolazioni fiscali su Iva e Irpef

Salvatore Forastieri

Disabili, cosa fare per usufruire delle agevolazioni fiscali su Iva e Irpef

giovedì 05 Marzo 2020

L’Agenzia delle Entrate ha espresso di recente un’interpretazione favorevole agli interessati. Necessario il certificato della commissione medica pubblica che attesti il tipo di patologia

ROMA – Come è noto, la nostra legislazione fiscale prevede diverse agevolazioni per i soggetti portatori di handicap. Alcune di queste agevolazioni riguardano il settore dell’auto prevedendo, in certi casi, sia la riduzione dell’Iva, sia particolari detrazioni in materia di Irpef.

L’applicazione delle agevolazioni fiscali, tuttavia, è un argomento che costituisce spesso motivo di contesa tra gli uffici fiscali ed i contribuenti interessati.

Va precisato innanzitutto che i destinatari delle cennate agevolazioni, in base a quanto previsto dall’articolo 8 della Legge 499 del 1997 e nell’articolo 30 della Legge 388 del2000, sono:
1 – non vedenti e sordi;
2 – disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
3 – disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4 – disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Tutte le persone che rientrano nelle quattro categorie sopra citate hanno diritto di beneficiare delle agevolazioni, compresa la riduzione dell’Iva, a condizione che la patologia venga attestata dall’Asp competente con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap oppure da altra Commissione medica pubblica (ad esempio la Commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, come chiarito dall’Ade con Circ. 21 del 23/4/2010)).

I disabili di cui al punto 3, così come quelli di cui al precedente punto 2, sono quelli che hanno un handicap ‘grave’, così definito dall’articolo 3, c.3, della legge n. 104/1992.
Quelli di cui al punto 4, invece, sono quelli che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente ‘affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione’. Per quest’ultima categoria di disabili, il diritto alle agevolazioni è subordinato all’adattamento del veicolo.

Purtroppo, però, la mancanza di chiarezza nella certificazione costituisce spesso motivo di contrasto tra i contribuenti e gli uffici fiscali non risultando sufficientemente evidenziati le condizioni che determinano la categoria nella quale il portatore di handicap è da includere.

Recentemente, però, l’Agenzia delle Entrate, con ‘Risposta ad interpello’ n. 74 del 27 febbraio scorso, ha adottato un’interpretazione favorevole ai contribuenti interessati, ritenendo sufficiente per i portatori di hadicap psichico o mentale, ai fini della dimostrazione dello stato di ‘handicap grave’ di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 (requisito necessario per l’applicazione dell’agevolazione fiscale), il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, contenente in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

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