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Dl Semplificazioni, legge di conversione in Guri: ecco tutte le novità fiscali

Forastieri Salvatore

Dl Semplificazioni, legge di conversione in Guri: ecco tutte le novità fiscali

Salvatore Forastieri  |
martedì 23 Agosto 2022

Decreto legge 73 del 21 giugno convertito nella legge 122/’22 (Gazzetta ufficiale n. 193 del 19 agosto). Solo piccolissimi “ritocchi” agli adempimenti che rallentano l’attività dei contribuenti

ROMA – è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.193 dello scorso 19 Agosto la legge n. 122 del 4 Agosto 2022 che ha converto in legge il Decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022 (il Decreto semplificazioni).
Delle novità fiscali contenute nel citato decreto ne avevamo già parlato, ed avevamo pure sottolineato che, pur consapevoli che non si tratta della riforma fiscale tanto attesa, ci si aspettava un intervento di semplificazione del Governo più massiccio, essendo troppi i problemi amministrativi/fiscali che rallentano l’attività dei contribuenti e che tengono molto basso il livello di “compliance” verso il nostro sistema tributario.

Sono stati fatti, infatti, solo piccolissimi ritocchi che, peraltro, potevano essere fatti moto tempo prima, senza bisogno di particolari ed elaborate riflessioni.
Ora, con la legge di conversione, si fanno altri piccolissimi ritocchi alla normativa fiscale, in un caso facendo dietrofront, rispetto al decreto originario, sulla leggera proroga del termine riguardante i modelli Intrastat.
Di seguito vengono evidenziate le novità introdotte con la legge di conversione del D.L. 73 del 21 giugno 2022.
-Ripristinato il termine di invio dei modelli Intrastat (cessioni ed acquisti) i quali tornano ad avere la consueta scadenza del 25 del mese successivo al periodo di riferimento (Art. 3 c.2).
-Previsto l’obbligo dell’Amministrazione Finanziaria di comunicare al contribuente, entro il termine di 60 giorni, la chiusura della verifica fiscale (36 ter) conclusasi senza rilievi a carico del soggetto controllato (Art. 6 bis).
-Previsto l’utilizzo del Modello F24 per il pagamentro di qualunque imposta, tassa o contributo (Art. 3 bis).
-Con una norma interpretativa, viene esclusa la necessità della conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. I libri dovranno essere sempre aggiornati su supporto informatico, ma dovranno essere esibiti, stampati, solo al momento di una eventuale richiesta da parte del personale civile o militare che esegue il controllo (Art. 1 c. 2 bis).
Queste, invece, le novità contenute nel decreto originario e confermate con la legge di conversione.

1) Il controllo del repertorio dei pubblici ufficiali roganti diventa un adempimento non più periodico, ma solo su iniziativa dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate. (art.1)

2) Il termine di registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso passa da venti giorni a trenta giorni, allineando la scadenza a quella prevista per la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. (art.14)

3) La liquidazione periodica Iva del secondo trimestre si presenta entro 30 settembre e non più entro il 16 settembre. (art.3)

4) Ha effetto dal sessantesimo giorno successivo al provvedimento della Direzione e Regionale dell’Agenzia delle Entrate. (art.4)

5) I rimborsi spetranti al contribuente deceduto vengono effettuati direttamente agli eredi. (art. 5)

6) Non viene più effettuato il controllo formale sui documenti giustificativiu delle deduzioni fiscali quando le spese già risultano all’Amministrazione Finanziaria e dalla stessa indicate nella dichiarazione dei redditi precompilata. Non è più necessario, pertanto, conservare tale documentazione. (art.6)

7) Abrogate, a partire dall’anno d’imposta 2023, le norme che considerano non operative, con tutte le relative conseguenze, le società in perdita sistematica di cui ai commi 36 decies, 36 undecies e 36 dodicies dell’articolo 2 del D.L. 138/2011. (art.9)

8) I modelli delle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva vanno approvati e pubblicati entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. (art.11)

9) Prevista la dispensa dall’obbligo della presentazione dell’esterometro in caso di operazioni transfrontaliere carenti del requisito della territorialità Iva e d’importo inferiore a 5.000 Euro- (art. 12)

10) Prevista l’esenzione Iva per le prestazioni rese ai ricoverati ed agli accompagnatori (art. 18)

11) Semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato, (art.10)

12) Prevista, dal 2023, una semplificazione nel pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche (Art.15).

13) L’articolo 22 proroga fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione del meccanismo di inversione contabile dell’Iva per le seguenti operazioni indicate nelle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 6 del Dpr n. 633/1972 tra i quali le cessioni di telefoni cellulari, di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato (Art.22).

Salvatore Forastieri

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