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Dopo la Cedu ora anche la Corte di Cassazione interviene sul tema delle investigazioni bancarie

Dopo la Cedu ora anche la Corte di Cassazione interviene sul tema delle investigazioni bancarie

L’autorizzazione all’avvio delle indagini in materia fiscale non può essere considerata solo un atto amministrativo. In due recenti sentenze i Supremi giudici italiani hanno ribadito i giudizi espressi a livello europeo

Con due recenti ordinanze della Corte di Cassazione, la n. 19956 e la n. 19960, entrambe del 15 giugno 2026, è stato precisato che l’autorizzazione allo svolgimento delle investigazioni bancarie deve sempre avere “un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente”.

Secondo la Suprema Corte, seguendo i principi già espressi dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo (Cedu), l’autorizzazione all’effettuazione delle indagini bancarie in materia fiscale non può essere considerata solo un atto amministrativo, essendo un provvedimento che consente ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria un’attività di controllo molto incisiva, peraltro su alcuni dati che, secondo la Cedu, devono essere oggetto della massima tutela.

Le pronunce della Cedu sulle verifiche fiscali e le indagini bancarie

Delle censure della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ne abbiamo parlato altre volte dalle pagine di questo Quotidiano. Abbiamo ricordato le censure riguardanti la disciplina italiana in materia di verifiche fiscali (controversia società Italgomme Pneumatici Srl, sentenza n 36617/18 del 6 febbraio 2025) disciplina che, secondo la Cedu, violerebbe la disposizione dell’articolo 8 della Convenzione sui Diritti dell’uomo nella parte che riguarda il rispetto della vita privata e del domicilio dei cittadini. Non esisterebbe, infatti, un sufficiente bilanciamento tra i poteri dell’amministrazione e la tutela del contribuente.

Poi un altro rilievo della Cedu ha riguardato la materia delle indagini bancarie di cui agli articoli 51, comma 2, n. 7 Dpr 633/72 e 32, comma 1, n. 7 del Dpr 600/73 (Controversie Ferrieri e Bonassisa, Sentenze n. 40607/19 e n. 34583/20, dell’8 gennaio 2026).

In pratica secondo l’Organo europeo, la normativa italiana è ancora da modificare, nonostante i piccoli interventi già operati dal nostro Legislatore.

Le modifiche normative e le garanzie procedurali per il contribuente

Più in particolare, non è stata ritenuta ancora sufficiente la modifica (nuova formulazione dell’articolo 12, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, modificato in sede di conversione del Dl 17 giugno 2025, n. 84) che, a partire dal 3 agosto 2025, ha stabilito che gli atti autorizzativi e i verbali relativi agli accessi in locali destinati ad attività commerciali, artistiche o professionali devono contenere una motivazione chiara e puntuale, nel senso che occorre sempre indicare, in modo esplicito, le ragioni, le circostanze e le condizioni che rendono necessario l’intervento degli organi di controllo.

Continuerebbero a mancare, pertanto, le garanzie procedurali sufficienti, specialmente in considerazione del fatto che le procedure in questione non sono soggette a un controllo giurisdizionale o indipendente. Una questione che, evidentemente, con le più recenti sentenze Cedu dell’8 gennaio scorso, si è allargata ulteriormente, coinvolgendo, come già detto, anche gli accessi bancari, ritenuti in certi casi non sufficientemente giustificati.

La Cassazione: legalità e proporzionalità nei controlli bancari

Ma ora, alle censure della Ue, si aggiungono quelle della nostra Corte di Cassazione del 15 giugno scorso. In pratica, anche secondo i Supremi giudici, non è impedito al Fisco di accedere ai dati finanziari, ma questo potere non può eccedere i principi di legalità e proporzionalità, così come affermato dalla Cedu.

L’autorizzazione della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o dal Comandante della Guardia di Finanza, pertanto, non solo deve preesistere al controllo, ma deve essere esibita o comunque resa nota nella data, nel contenuto e nei presupposti (soggettivi e oggettivi) che ne hanno legittimato il rilascio, al fine di consentire al contribuente di verificarne la legittimità e al giudice di espletare compiutamente il suo potere di controllo.

Le conseguenze delle ordinanze della Cassazione

Dall’esame delle due cennate Ordinanze della Cassazione, si nota che le relative controversie riguardano annualità abbondantemente “datate”, per cui risulta chiaro che la Cassazione ha ritenuto che i principi affermati valgono anche per il passato. Tuttavia, considerato che non si tratta di nullità rilevabili d’ufficio, l’irregolarità, nonché la nullità di quanto emerge dal controllo basato sui controlli bancari contestati dal contribuente, devono essere contenute nell’atto introduttivo del giudizio.

Salvatore Fostarieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia