Ma c’è anche un contributo alle imprese energivore sotto forma di credito di imposta. La riduzione dell’aliquota riguarda l’uso civile e industriale (Dl n. 17 dell’1 marzo 2022)
ROMA – Come si ricorderà, l’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 27/9/2021 n.130, aveva ridotto temporaneamente, solo per il quarto trimestre 2021, l’Iva per la somministrazione del gas metano destinato ad usi civili ed industriali.
L’aliquota Iva, Infatti, nel suddetto periodo, in deroga alle disposizioni del D.P.R. 633/72 e della relativa tabella A, era stata temporaneamente fissata nella misura del 5%, al posto di quella del 10% ordinariamente prevista dalla predetta Tabella, parte terza.
L’aliquota del 10%, così come precisato dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 17 del 3 dicembre 2021 richiamando il punto 103 della Tabella A parte III, ordinariamente riguarda il gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, nonché il gas metano destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica. Il gas per usi industriali diversi da quelli ora indicati è invece ordinariamente assoggettato all’aliquota Iva del 22 per cento.
La stessa Agenzia, nel precisare pure che, in forza del n. 127-bis della medesima Tabella A, parte III, l’aliquota del 10% si applica anche alla somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili ma limitatamente al consumo di 480 metri cubi annui (riferiti all’anno solare) e che per i consumi per usi civili eccedenti il predetto limite, si applica l’aliquota ordinaria del 22 per cento, ha chiarito con la predetta circolare che la riduzione provvisoria (ottobre, novembre e dicembre 2021) era applicabile anche per la somministrazione di gas metano per usi civili e industriali, compresi quelli civili eccedenti il limite annuo di 480 metri cubi.
Ora, però, con l’incremento della crisi energetica legata alla guerra della Russia con l’Ucraina, intervengono ulteriori iniziative a favore del settore dell’energia e dell’autotrasporto.
Intanto l’ulteriore agevolazione, sempre temporanea, della riduzione dell’aliquota Iva, ossia quella prevista dal Decreto Legge 1 marzo 2022 n. 17, decreto il quale, all’articolo 2, prevede che “in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5 per cento”.
Poi altre agevolazioni nel settore dell’energia attraverso la concessione di crediti d’imposta.
All’articolo 4 del citato D.L. 17/2022, al fine di ridurre gli aumenti dei prezzi nello specifico settore elettrico, viene previsto un contributo a favore delle imprese “energivore” (quelle con consumo maggiore di 1 gW/h all’anno) che hanno subito un incremento del costo per KW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022.
Un analogo beneficio, all’articolo 5, sempre come credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, è concesso a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (Allegato 1 Decreto Mite 21/12/21) per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, che hanno subito un incremento di prezzo superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre del 2019 e che hanno consumato nel primo trimestre di quest’anno un quantitativo di gas non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo, 3, c.1, del citato Decreto Mite (1 gWh/anno).
Lo stesso decreto 17/22, con una serie di interventi a favore del settore dell’autotrasporto, prevede pure (art. 6 c.2) l’aumento della detrazione forfettaria delle spese non documentati degli autotrasportatori, nonché un altro credito d’imposta, nella misura del 15% (art. 6 c. 3 e 4) per l’utilizzo di additivi per motori diesel (AdBlue), ed un altro ancora (art.6 c.5 e 6), nella misura del 20%, per l’utilizzo di mezzi funzionanti con Gas Naturale Liquefatto (GNL).
Tutti i crediti d’imposta ora cennati sono utilizzabili in compensazione senza il limite di 2 milioni previsto dall’art 34 della legge 388/2000 e non sono tassabili ai fini Irpef, Ires ed Irap.
Con il medesimo Decreto energia, all’articolo 9, viene considerato “intervento di manutenzione ordinaria” l’installazione di impianti fotovoltaici per buso domestico. Viene in questo modo fortemente semplificato ed incentivato l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili eliminando, nella ipotesi prevista dalla legge, permessi, autorizzazioni ed altri atti amministrativi.