L'obiettivo di ridurre le emissioni porta a favorire l'insediamento di strutture per la produzione di energie verdi. Eccome come vengono tassate.
L’Italia ha come obiettivo quello di ridurre le emissioni inquinanti, in particolare quelle legate alla produzione di energia. Per questo si favorisce l’insediamento di strutture per la produzione di energia verde, derivata da fonti rinnovabili, come il solare. Ma quante tasse si pagano sull’energia rinnovabile?
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Innanzitutto, è molto importante evitare dispersioni: anche i piccoli produttori possono vendere l’energia eccedente rispetto all’autoconsumo.
Energia rinnovabile: le tasse da pagare
La gestione dei corrispettivi sull’energia rinnovabile è affidata al GSE, Gestore dei servizi energetici, me alle CER, ovvero le Comunità Energetiche Rinnovabili. Il GSE paga alle CER i corrispettivi per l’energia rinnovabile prodotta dalle CER e non utilizzata per l’autoconsumo. Il trattamento fiscale delle somme erogate, come precisato dalla Risoluzione 37/E del 22 luglio 2024, dipende dalla natura giuridica delle CER.
In base alla normativa, le comunità energetiche possono ricevere una tariffa incentivante ventennale per l’energia condivisa ai sensi dell’art. 3 c. 1 d.m. n. 414/2023. La tariffa premio, così come il contributo ARERA, sono dovuti dal GSE alla CER. Le CER, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.lgs 199/2021 hanno facoltà di distribuire la tariffa e il contributo ai propri membri, come benefici economici diversi dai profitti. Ma come sono tassati questi proventi?
L’Agenzia delle entrate sottolinea che già in altri provvedimenti ha affrontato la questione, in particolare nella Risposta a Interpello n. 37 del 2022 ha stabilito che “i proventi derivanti dalla vendita di energia concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES, essendo gli stessi riconducibili allo svolgimento di attività commerciale, sebbene effettuata in forma non abituale”. L’articolo 119 comma 16bis del DL 34/2020, che dispone che “l’esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di Comunità energetiche costituite in forma di Enti non commerciali […] non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale”.
Ciò che ne consegue è che i proventi derivanti dalla vendita dell’energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett. i), ovvero tra i “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.
I redditi diversi
L’Agenzia delle Entrate stabilisce che la CER, nel momento in cui distribuisce gli utili ai partecipanti alla CER fa sorgere in capo a questi l’obbligo di dichiarare tali redditi percepiti. Gli stessi redditi rientrano nella categoria dei Redditi Diversi disciplinati dall’articolo 67 del Tuir. Pur avendo le CER finalità sociali, cioè fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.
Naturalmente tali redditi devono essere dichiarati con il modello 730/2024 o con il modello Redditi Persone Fisiche, se imputati a imprese o società si seguono gli adempimenti previsti per tali soggetti. La tasse quindi sull’energia rinnovabile seguono le regole ordinarie.