Dall’Agenzia delle Entrate specifiche tecniche per operare sul sistema di interscambio Sdi. Nuovi codici per descrivere meglio la tipologia di documento che si sta emettendo
ROMA – L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020 a modifica del provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, ha predisposto le specifiche tecniche con cui poter operare sul sistema di interscambio Sdi.
A partire dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato Xml della fattura elettronica vers. 1.6, ma lo stesso poteva essere utilizzato, in via facoltativa, già a partire dal 1° ottobre 2020 e sino a fine anno. Le motivazioni dello slittamento sono da imputare all’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19 per la quale sono stati modificati i termini di utilizzo della nuova versione
In tale arco temporale, il SdI accetterà fatture elettroniche e note di variazione emesse sia con il nuovo tracciato che con quello attualmente in vigore, mentre a decorrere dal 2021 il SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema. Le principali modifiche riguardano codici specifici per tipo-documento (codice Td) e codici natura Iva dell’operazione (codice N).
Le modifiche più importanti concernono l’aggiunta di codici con l’obiettivo di descrivere nel miglior modo possibile la fattura che si sta emettendo. I codici “Tipo Documento” da 7 diventeranno 18, mentre i codici “Natura Operazione” passeranno da 7 a 21. Sarà dunque molto importante prestare attenzione alla compilazione delle fatture.
Con riferimento ai codici “Td” la Guida dell’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire informazioni dettagliate sulla compilazione del documento in base alla tipologia (note di credito e debito semplificate, fatture da reverse charge interno, fatture per acquisti dall’estero) da come riferimento una tabella che associa a ciascun codice tipo-documento il relativo adempimento distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro.
Nello specifico è stato inserito il codice Td16 relativo al reverse charge interno ed esterno, i codici Td17, Td18, Td19 relativi agli acquisti di beni e servizi da paesi esteri e il codice Td26 da utilizzare per la cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni.
Per quanto concerne codici natura Iva delle operazioni, sempre la Guida dell’Agenzia, fornisce dettagli in merito alle sottocategorie che meglio esplicano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile). A differenza della versione precedete del tracciato xml, le nuove direttive danno la possibilità di inserire e specificare ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto. Pertanto, la procedura permetterà di inserire più ritenute con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo.
Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo.
Relativamente al “Codice Natura”, qualora venisse inserito in fatture non soggette ad Iva, per le quali si ha l’obbligo di indicare il motivo della non imponibilità si ha una duplice opzione: se si riceve una fattura con il Codice Natura errato, si tratta a tutti gli effetti di una fattura irregolare e quindi sanzionabile. Nel caso in cui si riceva una fattura con Codice Natura errato, se non si riceverà nota credito e nuova fattura corretta da parte del fornitore, sarà necessario emettere la cosiddetta “autofattura denuncia”, utilizzando come codice Tipo Documento il Td20.