La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti novità per il conferimento del Tfr nel fondo pensione e per la deducibilità fiscale dei contributi versati, alcune delle quali entreranno in vigore dal prossimo 1° luglio. Le novità sono interamente spiegate nel nuovo portale online della previdenza complementare, realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione del Consiglio Nazionale Giovani e Mefop.
L’iniziativa si inserisce nel Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027 per accompagnare i contribuenti nella comprensione dell’evoluzione della normativa in materia di pensione integrativa e a orientarsi tra “regole, opportunità fiscali e tutela dei risparmi” e costruire “una prospettiva pensionistica solida”.
Fondo pensione, cosa cambia dall’1 luglio
La nuova Legge di Bilancio ha introdotto aggiornamenti nel campo della previdenza complementare. Dal primo luglio, nello specifico, scatterà l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neo-assunti del settore privato. Entra in gioco il meccanismo del silenzio-assenso: il lavoratore verrà automaticamente iscritto a una forma di previdenza complementare collettiva qualora non si esprima sulla volontà di lasciare il TFR in azienda o di destinarlo a fondi pensione entro 60 giorni dall’assunzione (o 6 mesi per i neo-assunti prima del 1° luglio 2026).
La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo INPS, inoltre, viene estesa, includendo anche le attività con più di 50 dipendenti (negli anni successivi a quello di avvio).
Cambia anche il limite massimo annuo di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione (attenzione, non TFR), che sale fino a quota 5.300 euro. Una mossa che potrebbe portare molti lavoratori a risparmiare sull’IRPEF.
Cos’è la previdenza e come funziona
“La previdenza complementare – si legge sul portale dedicato del Ministero del Lavoro – è un sistema volontario di risparmio e investimento che si affianca alla pensione pubblica” e la integra. Le somme accumulate possono – al momento del pensionamento – trasformarsi in rendita periodica o erogati in capitale, nei limiti delle normative vigenti. Si possono versare:
- TFR (se viene destinato al fondo pensione e non tenuto in azienda);
- i contributi personali volontari;
- il contributo del datore di lavoro, se previsto dal proprio contratto di lavoro.
Possono aderire alla previdenza complementare lavoratori dipendenti (pubblici e privati), soci o dipendenti di cooperative, lavoratori autonomi e liberi professionisti, lavoratori con contratti atipici (a progetto/occasionali) e soggetti non titolari di reddito da lavoro o fiscalmente a carico. Esistono diversi tipi di fondo pensione da considerare:
- Fondi pensione negoziali (o chiusi): nascono sulla base di contratti e accordi e sono destinati ai lavoratori “appartenenti a categorie omogenee dal punto di vista territoriale o professionale”.
- Fondi pensione aperti: sono istituiti da banche, società di gestione del risparmio (SGR), assicurazioni e società di investimento. Può aderirvi chiunque.
- Piani pensionistici individuali (PIP): si basano su contratti di assicurazione specifici con finalità previdenziale.
- Fondi pensione preesistenti (istituiti prima del d.lgs n. 124/1993).
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