Garanzia di conformità, ecco cosa copre - QdS

Garanzia di conformità, ecco cosa copre

Serena Giovanna Grasso

Garanzia di conformità, ecco cosa copre

martedì 28 Maggio 2019

Altroconsumo: diritto esercitabile quando l’oggetto smette di funzionare entro i primi due anni. Si può chiedere la sostituzione o riparazione del bene e in seguito la restituzione del prezzo

PALERMO – Ogni prodotto acquistato è coperto da una garanzia di conformità della durata di due anni: durante questo periodo, se il prodotto smette di funzionare o se è guasto sin dall’inizio, l’acquirente si può rivolgere al venditore per ottenere la riparazione o la sostituzione senza sostenere alcuna spesa a suo carico. La garanzia di conformità è un diritto che spetta sempre anche se non viene menzionata nelle condizioni di acquisto. Questa ed altre informazioni sono contenute all’interno della guida stilata dal Altroconsumo, relativa ai diritti del consumatore in materia di garanzia.

Il venditore deve garantire che il prodotto consegnato abbia tutte le caratteristiche da lui promesse o indicate dall’etichetta o dallo spot pubblicitario. In particolare, il bene deve essere idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo per qualità e prestazioni e deve essere conforme alla descrizione fatta dal venditore.

Una volta rilevato il problema, il consumatore ha due mesi di tempo per contestare la non conformità del prodotto. L’acquirente può chiedere, a sua scelta, la sostituzione o la riparazione del bene. Soltanto in un secondo momento, se i primi due rimedi non sono efficaci, sono difficilmente attuabili o non possono essere approntati in un termine congruo, è possibile chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, con la conseguente restituzione del valore corrisposto.

Le spese necessarie per rendere conforme i beni sono a carico del venditore ( i costi per la spedizione, i materiali e la manodopera). Ad ogni modo, vigono delle eccezioni alla copertura della garanzia: infatti, non si può invocare nessuna difformità del bene se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con la normale diligenza.

I prodotti di seconda scelta, quelli cioè scontati a causa di qualche difetto noto al momento dell’acquisto o quelli che hanno alcuni difetti estetici a causa della loro esposizione prolungata, devono essere sempre ugualmente garantiti, tranne unicamente nei casi in cui il difetto era noto al momento dell’acquisto.

Anche i prodotti usati e quelli rigenerati, cioè quelli che il venditore rimette in vendita dopo averli riparati, sono coperti da garanzia come i prodotti nuovi. In questi casi, però, può accadere che il venditore decida di ridurre la durata, che ad ogni modo non può essere inferiore ad un anno.

Per i prodotti usati, la copertura di garanzia dipende dalle caratteristiche che il prodotto ha al momento dell’acquisto. In ogni caso, il venditore deve garantire che il prodotto abbia le caratteristiche promesse e anche quelle che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenendo conto dello stato d’uso.

Anche il venditore privato deve garantire l’acquirente contro vizi o difetti occulti che l’oggetto ha al momento della vendita e che si manifestano entro un anno dalla consegna. La denuncia deve essere fatta entro otto giorni dalla scoperta. In questo caso, però, la garanzia è dovuta solo se i difetti incidono pesantemente sull’utilizzabilità o sul valore dell’oggetto e non copre la riparazione o la sostituzione del prodotto, ma solo il diritto alla risoluzione del contratto e alla restituzione del costo. Per i difetti più lievi è possibile chiedere la riduzione del prezzo.

Esistono poi delle garanzie commerciali che il consumatore può aggiungere in fase di acquisto, senza rinunciare ai diritti della garanzia di conformità. Ogni produttore o venditore decide le condizioni alle quali la garanzia commerciale viene offerta e cosa copre.

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