Guida per i lavoratori in merito a congedi, permessi e periodi di malattia - QdS

Guida per i lavoratori in merito a congedi, permessi e periodi di malattia

Papotto Maria

Guida per i lavoratori in merito a congedi, permessi e periodi di malattia

sabato 21 Marzo 2020

Emergenza Coronavirus, cosa prevede il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020. I genitori di figli sino a 12 anni hanno diritto a 15 giorni con indennità pari al 50%

CATANIA – Il decreto legge 18 del 17 marzo 2020 ha disposto norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e sostegno ai lavoratori. In particolare sono stati previsti dei per i lavoratori del settore privato dei congedi speciali, estesi i permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 c. 3 L. 104/92 e disposte delle tutele per il periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori urgenti. Nel dettaglio:

1. CONGEDI E INDENNITA’
In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori, (naturali, adottivi e affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato, per un periodo continuativo o frazionato, non superiore a quindici giorni hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione per i figli:
– di età non superiore ai 12 anni;
– con disabilità in situazioni di gravità accertata, ai sensi dell’art. 4 c. 1 L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, senza alcun limite di età.

Il congedo su indicato può essere concesso anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Inoltre, si precisa che, il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. ESTENSIONE DURATA DEI PERMESSI RETRIBUITI (ART. 33 C. 3 LEGGE 104/92)
Il numero dei permessi retribuiti, coperti da contribuzione figurativa di cui all’art. 33 c. 3, della L. 104/92, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Per maggiore chiarezza, il lavoratore potrà ottenere complessivamente 18 giorni di permesso, 3 per ogni mese e i 12 aggiuntivi previsti dal presente decreto.

3. PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA EQUIPARATI A MALATTIA
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Pertanto, il lavoratore dovrà rivolgersi al proprio medico curante che redigerà un certificato di malattia con gli estremi del provvedimento prescritto dalle competenti autorità sanitarie che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Rimangono comunque validi i certificati di malattia, rientranti in questa fattispecie e privi degli estremi del provvedimento, trasmessi prima del 17 marzo 2020.

Fino al 30 aprile 2020, per i lavoratori disabili (art. 3 c. 3 L. 104/92) nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestanti i rischi derivanti da immunodepressione, patologie oncologiche o svolgimento di terapia salvavita (art. 3 c. 1 L. 104/92) il periodo di assenza prescritto dalle autorità competenti sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

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