Guida alla riforma della giustizia tributaria - QdS

Guida alla riforma della giustizia tributaria

Salvatore Forastieri

Guida alla riforma della giustizia tributaria

venerdì 19 Agosto 2022

Approvate definitivamente le nuove norme: ecco le principali novità di natura ordinamentale e processuale. I magistrati tributari diventano un corpo a parte reclutati con un concorso per laureati

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, lo scorso 9 agosto, ha dato notizia della definitiva approvazione della riforma della giustizia tributaria. Si tratta di una riforma che costituisce una condizione indispensabile al fine di ottenere il pagamento della prossima tranche del contributo europeo secondo quanto previsto dal Pnrr. Ed è forse per la fretta di portare a termine questo enorme impegno politico che, alla fine, molti degli interrogativi in questa riforma, sia quelli dal punto di vista procedurale (le disposizioni volte a rendere più veloce e fluido il processo tributario) che quelli ordinamentali (le disposizioni sulla nuova composizione del corpo dei magistrati tributari), non hanno trovato alcuna risposta.

Le principali novità

Per quel che concerne l’aspetto ordinamentale è stato previsto quanto appresso.

  1. Modificato il limite di età per i Giudici tributari che dal 1^ gennaio 2023 sarà di settant’anni (al posto degli attuali 75). Previsto, comunque, una sorta di decalage per i giudici tra i 74 ed i 70 anni i quali, partendo dai settantaquattrenni, cesseranno dal servizio dal 1^ gennaio 2023 per giungere alla cessazione dei settantunenni a partire dal 1^ gennaio 2026.
  2. Le attuali Commissioni Tributarie Provinciali e Regionale cambiano nome e diventano “Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado” e Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado”.
  3. I magistrati tributari diventano un corpo a parte, con lavoro a tempo pieno, reclutati attraverso un concorso pubblico al quale potranno partecipare sia i laureati in giurisprudenza che i laureati in Economa, nonché dai “Giudici Tributari”, quelli attualmente in servizio, i quali transiteranno in un apposito “ruolo unico”. Prevista una “riserva di posti” nella misura del 30% per i Giudici tributari iscritti nel ruolo unico, a condizione che siano privi di qualunque trattamento pensionistico e con almeno sei anni di anzianità. Per non più di 100 magistrati “togati” (cinquanta magistrati ordinari ed altri cinquanta appartenenti alle altre magistrature), non collocati in quiescenza, di età non superiore a sessanta anni e con almeno cinque anni di anzianità, è prevista la possibilità di transitare direttamente tra i “Magistrati tributari”, senza necessità del concorso, per svolgere l’attività a tempo pieno. Per i Magistrati tributari è previsto il trattamento economico dei magistrati ordinari. Per i Giudici tributari i compensi sono determinati in base all’anzianità di servizio.
  4. Istituito presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria un “Ufficio ispettivo” il quale può formulare note di demerito nei confronti di magistrati o giudici tributari.

Queste invece le principali novità di natura processuale

  1. In caso di contribuenti che hanno ottenuto il “massimo dei voti” negli ultimi tre anni come “indice sintetico di affidabilità fiscale” viene prevista una speciale agevolazione che consiste nella possibilità di ottenere, dopo il ricorso, in modo più semplice (senza bisogno della garanzia), la “sospensione” dell’atto impugnato.
  2. Per le controversie in primo grado, di valore non superiore a 3.000 Euro, la Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado, giudica in composizione monocratica.
  3. Ammessa la prova testimoniale, ma solo per iscritto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
  4. Pagamento delle spese del giudizio maggiorate del 50 per cento a carico della parte che non ha accettato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa dell’altra parte o del Giudice, qualora il riconoscimento della sua pretesa risulti inferiore al contenuto della proposta effettuata.
  5. In caso di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.
  6. Inserito, all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ( poteri delle Commissioni Tributarie), il comma 5-bis che stabilisce che l’amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e che il giudice deve fondare la sua decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, annullando l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.

Altre disposizioni per lo smaltimento e la velocizzazione delle controversie in Corte di Cassazione

  1. Prevista presso la Corte di Cassazione una sezione speciale per le controversie in materia tributaria. Il Presidente della Cassazione, inoltre, può adottare provvedimenti volti stabilire gli orientamenti di legittimità al fine di consentire una migliore definizione delle controversie di carattere tributario.
  2. Prevista una definizione agevolata delle controversie pendenti in Cassazione. Allo scopo di sfoltire il grosso arretrato presso la Suprema Corte, infatti, viene concessa la possibilità di definire le controversie, lì pendenti alla data del 15 luglio 2022, col pagamento, da parte del contribuente, del 5% in caso di controversie di valore non superiore a 100.000 Euro per le quali l’Amministrazione Finanziaria è risultata soccombente in primo e secondo grado; del 20% in caso di controversie, di valore non superiore a 50.000 Euro, per le quali l’Amministrazione Finanziaria è risultata soccombente in tutti o in uno solo dei gradi giudizi di merito. Uno “sfoltimento”, quest’ultimo, che dovrebbe dimezzare l’arretrato delle controversie tributarie giacenti presso la Corte di Cassazione.

Dipendenza dal Mef, limiti di età e altre criticità. I nodi che la riforma non è riuscita a sciogliere

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