Il diritto al suicidio - QdS

Il diritto al suicidio

Sebastiano Attardi

Il diritto al suicidio

martedì 22 Giugno 2021

Si può ricorrere al suicidio, dando mandato ai medici di somministrargli un medicinale letale per porre fine alla sua vita?

Questa rubrica – ma soprattutto l’editore del giornale – consente la trattazione di qualunque argomento che abbia valenza giuridica, anche se in questo caso l’argomento riveste anche carattere etico e filosofico. Ciò detto prendiamo spunto da un recente caso trattato dal Tribunale di Ancona, il quale ha dato la risposta ad una domanda che può sembrare strana: si può ricorrere al suicidio, dando mandato ai medici di somministrargli un medicinale letale pe porre fine alla sua vita? Ebbene, il Tribunale di Ancona, applicando i principi della “Sentenza Cappato” della Corte Costituzionale, riconosce il “diritto al suicidio assistito di un giovane uomo tetraplegico. Infatti, nella carenza di una legge del Parlamento italiano, la giurisprudenza completa il suo corso nel riconoscimento del nuovo diritto a morire.

La pronuncia del Tribunale di Ancona si aggiunge al percorso, già intrapreso dai giudici per introdurre il diritto al suicidio assistito. Per la prima volta un Tribunale – appunto quello di Ancona – impone alla Asl di verificare i presupposti stabiliti dalla Consulta e, in caso positivo, ammettere il paziente alla somministrazione del farmaco letale. La vicenda ha avuto inizio lo scorso anno 2020, quando dopo 10 anni di malattia un giovane uomo- divenuto tetraplegico a seguito di un incidente stradale – s’è rivolto alla propria Asl per chiedere l’accesso urgente ad un farmaco letale.

Dopo il diniego dell’Azienda sanitaria, l’uomo ha presentato istanza al Tribunale di Ancona che, in prima battuta, ha respinto la richiesta. A seguito di reclamo, però, il Collegio del Tribunale ha ribaltato la decisione, riconoscendo il diritto al farmaco letale se l’azienda sanitaria riscontrerà i presupposti stabiliti dalla “sentenza Cappato”, e cioè che l’aspirante suicida sia “affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che egli reputa intollerabili” e che sia “pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

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