Parità di genere, il bollino rosa è realtà: premi in arrivo per le imprese virtuose - QdS

Parità di genere, il bollino rosa è realtà: premi in arrivo per le imprese virtuose

Marco Carlino

Parità di genere, il bollino rosa è realtà: premi in arrivo per le imprese virtuose

Marco Carlino  |
giovedì 07 Luglio 2022

Il ministro Bonetti: “Un meccanismo che diventerà premiale anche per i bandi di gara del Pnrr”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1 luglio, il cosiddetto bollino rosa, che certifica un’impresa che applichi politiche virtuose sul tema dell’equità e dell’inclusione sia nei confronti dei rapporti interni e della gestione delle risorse, sia nel suo porsi sul mercato, è ormai realtà anche nel nostro Paese.

Cosa prevede il decreto

Il decreto della ministra delle Pari Opportunità, Elena Bonetti, del 29 aprile 2022 recepisce le “linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici Kpi (key performance indicator – indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni”, quali parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese.

A prescindere dalla dimensione, dalla natura e dall’attività dell’impresa, d’ora in poi qualunque azienda può essere alleata della parità di genere. Sulla carta, era quasi tutto pronto già da tempo: dopo la legge 162/2021 introdotta dal Pnrr e nella legge di Bilancio 2022, lo scorso marzo erano state rese note le prime linee guida UNI/PDR 125/2022 che definiscono i requisiti necessari per ottenere la certificazione di parità di genere.

La nuova certificazione di genere

“La nuova certificazione di genere – ha sottolineato Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia – non è solo un bollino rosa, ma uno strumento innovativo che definisce un processo migliorativo nel mondo dell’impresa. Un meccanismo che diventerà premiale anche per i bandi di gara del Pnrr”.

Il documento chiarisce come una serie di indicatori prestazionali andranno a misurare ad hoc la presenza delle donne nelle aziende e valuteranno le iniziative concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita, parità salariale a parità di mansioni, gestione delle differenze di genere e tutela della maternità. Il possesso della certificazione prevede: lo sgravio contributivo dell’1% sui contributi fino a 50 mila euro all’anno; un punteggio premiale per la concessione di aiuti di stato e/o finanziamenti pubblici in genere e un miglior posizionamento in graduatoria nei bandi di gara per l’acquisizione di servizi e forniture.

Nello specifico il documento offre un’analisi del contesto e dell’obiettivo del Pnrr conforme alle direttive europee e analizza il processo di valutazione degli aspetti aziendali che saranno necessari per ottenere la certificazione, di cui dare conto nel prospetto.

Gli indicatori di performance utili a premiare le imprese virtuose

Quindi elenca tutti gli indicatori di performance (Kpi) utili appunto alla misurazione delle azioni intraprese dall’azienda che sono distinti nelle diverse aree di valutazione, come ad esempio: i processi di selezione e organizzazione del personale (Hr); equità delle retribuzioni; possibilità di crescita di carriera; tutela della genitorialità e del lavoro di cura. A questi indicatori vengono attribuiti punteggi con valori calibrati ad altri aspetti come la dimensione e il contesto aziendale. Per ottenere la certificazione il punteggio complessivo non dovrà essere inferiore a 60.

Il decreto specifica inoltre che ai fini del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali il datore di lavoro deve fornire annualmente, un’informativa che rifletta il grado di adeguamento alle linee guida.

Qualora fossero rilevate anomalie o criticità, sindacati e consiglieri di parità potranno segnalarle all’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato la certificazione della parità di genere, previa assegnazione all’impresa di un termine, non superiore a 120 giorni, per sanarle.

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