Coronavirus, indennità da 600 euro, cosa fare se la domanda viene respinta - QdS

Coronavirus, indennità da 600 euro, cosa fare se la domanda viene respinta

Maria Papotto

Coronavirus, indennità da 600 euro, cosa fare se la domanda viene respinta

sabato 06 Giugno 2020

Si può proporre istanza di riesame che permetta all’Inps di verificare risultanze dei controlli. Si tratta della misura di sostegno al reddito per i mesi di marzo, aprile e maggio

ROMA – Con il messaggio 2263 del 01.06.2020 l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande di marzo 2020.

Preso atto della situazione di emergenza sociale che ha obbligato un elevato numero di lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi a richiedere l’indennità di sostegno al reddito (cd indennità 600 euro), per il quale l’Istituto con tempestività ha verificato i requisiti mediante controlli automatizzati ed erogato l’indennità spettante ai beneficiari. Quest’ultimi sono stati avvisati dell’esito della domanda accolta e del pagamento della prestazione tramite Sms.

Mentre con riferimento agli esiti di reiezione delle domande non accolte sono state notificate tramite messaggio informatico. In via generale, gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito Inps denominata Servizio “Indennità 600 euro”, alla voce “Esiti”.

I motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità prevista dalla norma sono i seguenti:
1) titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020;
2) percezione del Reddito/Pensione di Cittadinanza nel mese di marzo 2020;
3) titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito;
4) assenza dell’iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta;
5) assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo;
6) assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
7) assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali;
8) assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell’anno 2019 per gli operai agricoli a tempo determinato.

Nei casi di rigetto della domanda, al lavoratore è consentito di proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Inps di verificare le risultanze dei controlli automatici e di conseguenza il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, entro un termine di 20 giorni dalla pubblicazione del suindicato messaggio (1° giugno), ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva, per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria.

L’utente potrà scegliere di inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”; oppure può inviare la documentazione probatoria alla Struttura territoriale di competenza via mail utilizzando la casella di posta istituzionale dedicata, denominata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale Inps.

Trascorso il richiamato termine, qualora l’interessato non abbia prodotto nulla, la domanda sarà considerata definitivamente respinta. Ove, invece, a seguito di verifica della documentazione prodotta dal cittadino questa non dovesse sufficiente per aver riconosciuto l’indennità, il rigetto dell’istanza verrà confermata e comunicato al cittadino, e non potrà promuovere alcun ricorso amministrativo.

Si ricorda, che la domanda, per la richiesta dell’indennità 600 euro, da presentare è unica ed è valida per le indennità di marzo, aprile e maggio ed inoltre, come previsto con riferimento alle altre indennità è possibile presentare la domanda anche essendo in possesso della sola prima parte del Pin. Fatta eccezione, e dunque in ogni caso sono chiamati a presentare la domanda per il mese di aprile:
a) i lavoratori dello spettacolo che possono beneficiare delle indennità a seguito delle novità introdotte con il Decreto Rilancio, vale a dire lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, ed un reddito non superiore a 50.000 euro,
b) i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, ai quali è stata concessa la possibilità di vedersi riconosciuta l’indennità.

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