Interessi legali, dal 2024 tasso dimezzato al 2,5% - QdS

Interessi legali, dal 2024 tasso dimezzato al 2,5%

Salvatore Forastieri

Interessi legali, dal 2024 tasso dimezzato al 2,5%

mercoledì 20 Dicembre 2023

Lo ha stabilito il Mef con decreto del 29 novembre 2023: un “taglio” netto rispetto al 5% dello scorso anno. In ambito fiscale si applica nella rateizzazione di somme dovute quando ci si avvale di definizione agevolata

ROMA – Questa volta, anziché aumentare, diminuisce il tasso degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile applicabili dall’1 gennaio 2024, addirittura dimezzandosi rispetto all’anno scorso, e portandosi al 2,5%.
Come si ricorderà, prima erano scesi notevolmente arrivando, nel 2021, addirittura allo 0,01%.
Dal 2022, però, hanno invertito la marcia, ricominciando ad aumentare e, nel 2023, hanno raggiunto il 5%.

Ora, però, con D.M. con decreto del Mef 29 novembre 2023, pubblicato sulla G.U. n. 288/2023, il tasso torna a diminuire, arrivando, a partire dall’anno prossimo, alla misura del 2,5%.

Tutte le variazioni collegate al rendimento medio dei titoli di Stato

Si deve ricordare che tutte le variazioni sono collegate al rendimento medio dei titoli di Stato ed al tasso di inflazione annuo.
Si ricorda pure che, così come previsto dall’articolo 2, comma 185, della legge 662/1996, se la modifica non fosse intervenuta entro il 15 dicembre, anche per l’anno successivo si sarebbe dovuta applicare la vecchia percentuale.
L’applicazione del tasso legale degli interessi non ha solo risvolti nell’ambito delle normali obbligazioni civilistiche.

Interessa, infatti, anche l’ambito tributario in quanto è prevista la corresponsione degli interessi legali nelle ipotesi in cui viene chiesta la rateizzazione delle somme da pagare quando ci si avvale dei diversi sistemi di definizione agevolata, nonchè nel caso di “ravvedimento operoso”.
In quest’ultimo caso, per esempio, nell’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, è previsto il pagamento della sanzione ridotta, nonchè degli interessi legali, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell’adempimento fino al giorno in cui il contribuente regolarizza la propria posizione.

Confusione in materia di interessi legali

Ancora una volta dalle pagine di questo Quotidiano segnaliamo non solo la confusione che esiste in materia di interessi fiscali, ma anche la disparità di trattamento tra il caso in cui il creditore è l’Erario e l’altro caso in cui il creditore è il contribuente.
Se, da un lato, infatti, gli interessi pagati dallo Stato ai contribuenti in caso di tardivo pagamento dei rimborsi d’imposta sono pari al 2%, dall’altro, tutti gli interessi dovuti all’Amministrazione Finanziaria o all’Agente della Riscossione sono di gran lunga superiori e vanno dal 3,50 % al 4,50%.
Sono principalmente gli interessi “fiscali”, ed in particolare quelli che si applicano dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, gli oneri che gonfiano il debito tributario delle persone che hanno difficoltà a pagare.

Eppure, l’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 159 del 24 settembre 2015, aveva previsto che entro 90 giorni dalla sua entrate in vigore il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbe dovuto emanare un Decreto stabilendo una misura unica per tutti gli interessi riguardanti la materia fiscale, un decreto che, a tutt’oggi, non risulta ancora emanato.

Una mancanza che nuoce fortemente alla tax compliance perchè contrasta fortemente con la necessità di trasparenza delle disposizioni di natura fiscale e con l’esigenza di assicurare la giusta tolleranza verso i contribuenti più deboli.

La delega fiscale, tuttavia, all’articolo 16, lettera q), della legge n. 111 del 9 agosto 2022, prevede l’armonizzazione degli interessi fiscali. Una occasione che speriamo il legislatore delegato voglia cogliere per eliminare quella che a molti appare come una grave ingiustizia.

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