Delega fiscale e depotenziamento dell’autotutela - QdS

Delega fiscale e depotenziamento dell’autotutela

Salvatore Forastieri

Delega fiscale e depotenziamento dell’autotutela

venerdì 03 Novembre 2023

È la sospensione di un atto amministrativo in caso di errori o di profili di illegittimità rilevati dal contribuente. Prevista la non impugnabilità del diniego dell’Amministrazione finanziaria, con buona pace della tax compliance

ROMA – Come per il Garante del Contribuente, anche in materia di autotutela, le risposte che sono arrivate dal Governo non sono quelle che si attendevano. Anche in questo caso, infatti, non si è tenuto conto del lavoro svolto da alcuni componenti dell’Associazione Nazionale Garanti del Contribuente (Agc) e da altri dell’Associazione Magistrati Tributari.

In questo caso, per la verità, si voleva portare avanti un vecchio disegno di legge (primo firmatario Valentina D’Orso) che, confermando l’unico motivo che impediva di annullare l’atto costituito dalla presenza di una sentenza passata in giudicato, prevedeva:
1) la sospensione dell’atto amministrativo in presenza di questioni (gli errori più facilmente riscontrabili) individuate all’articolo 1 del DM 37/97;
2) la possibilità di impugnare in Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) l’eventuale diniego di accoglimento dell’autotutela, seppure solo per le questioni indicate nell’articolo 1 del D.M. 37/97 );
3) sempre nel caso di questioni di cui all’articolo 1 del DM 37/97, una sorta di “autotutela automatica” in caso di mancata risposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria entro 90 giorni, ritenendo in questo caso accolta l’istanza attraverso il “silenzio assenso”.

Oggi, invece, in base al testo della bozza (di cui si ha conoscenza) del decreto legislativo sullo Statuto dei Diritti del Contribuente, di quanto ora detto non si è tenuto conto, prevedendo, all’articolo 10 quater, nonostante il suo titolo (“autotutela obbligatoria”) la possibilità (forse l’obbligo) di procedere all’annullamento dell’atto in autotutela solo nei casi di a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore nell’individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione Finanziaria.

In pratica l’autotutela, in base a questo Decreto legislativo che potrebbe essere definitivamente varato dal Governo, è possibile solo in quattro delle otto ipotesi contenute nell’articolo 2 del citato Decreto Ministeriale n. 37 dell’11 febbraio 1997, a meno che non si voglia estenderne il campo interpretando estensivamente le ipotesi prima citate.
Ma non solo, la bozza del nuovo decreto legislativo, al comma 2, stabilisce che l’annullamento d’ufficio non è possibile in presenza di sentenza passata in giudicato (e questo va bene), ma anche quando siano trascorsi tre mesi dalla data in cui l’atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Cosa assurda, intanto perché non è prevista un’istanza di parte che solleciti l’annullamento, e poi perché potrebbe rappresentare una illegittimità costituzionale il portare avanti, da parte dell’ufficio, un errore, riconosciuto tale, commesso dello stesso ufficio o anche del contribuente, senza che la pretesa fiscale abbia un suo fondamento o, parlando della costituzione (art. 53), non corrisponda alla capacità contributiva del cittadino.

C’è poi il comma tre dello stesso articolo 10 quater che, per dimostrare, il legislatore, di considerare fisiologico l’annullamento in autotutela, limita la responsabilità del funzionario alle sole ipotesi di dolo, escludendo, cioè, un comportamento (l’annullamento in autotutela) successivamente ritenuto non corretto, sanzionabile solo in presenza di dolo.

E meno male che, alla fine, c’è pure l’articolo 10 quinquies (“esercizio del potere di autotutela facoltativa”) che sembra attenuare il rigore dell’articolo precedente, consentendo all’ufficio di procedere all’annullamento in autotutela, senza necessità dell’istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, quando si tratta di atti illegittimi o infondati.

Anche in questo caso, tanto lavoro per niente

Insomma, anche in questo caso, tanto lavoro per niente, principalmente, perché tale percorso (il testo ora commentato), anche complicato nella sua formulazione pur se gli si volesse dare un significato complessivamente positivo, comunque rappresenta, anche per il venir meno della funzione di “attivazione dell’autotutela” finora affidata al Garante del Contribuente, un forte ostacolo alla fiducia tra fisco e contribuente e, quindi alla tax compliance, principalmente a causa delle prevista, seppure tanto auspicata, non impugnabilità del diniego dell’autotutela.

Vedremo cosa potrà succedere in sede di esame definitivo del provvedimento governativo e prima della sua pubblicazione in Gazzetta.

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