Le mascherine spese sanitarie fiscalmente deducibili - QdS

Le mascherine spese sanitarie fiscalmente deducibili

Salvatore Forastieri

Le mascherine spese sanitarie fiscalmente deducibili

venerdì 15 Maggio 2020

Per usufruire della detrazione è necessaria certificazione fiscale (scontrino o fattura). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11 dello scorso 7 maggio

Come è noto, l’articolo 15, comma 1, lettera c), del Dpr 22 dicembre 1986 n.917 (il famoso Tuir, Testo Unico Imposte sui Redditi), consente al contribuente di detrarre il 19% delle spese sanitarie sostenute a nome proprio e dei familiari a carico, seppure per la parte che eccede l’importo di € 129,11 (franchigia).

Parliamo degli “oneri deducibili” i quali, seguendo il criterio di cassa, vanno indicati ai fini della detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state sostenute.

Può essere utile ricordare che, in caso di acquisto di farmaci e dispositivi medici, di visite mediche presso strutture pubbliche o presso studi o strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (anche quelle realizzate Intramoenia), il pagamento può essere fatto in contanti.
Mentre, per le prestazioni svolte da qualsiasi tipologia di medico, generico o specializzato, realizzate presso studi o strutture non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, oppure per le prestazioni riguardanti esami di sangue, interventi chirurgici, cure termali, cure fisioterapiche svolte in strutture non convenzionate, così come previsto dall’articolo 1 comma 679 della Legge n 160/2019, che ha richiamato l’art. 23 del Dlgs. n. 241 del 1997, per poter beneficiare della detraibilità del 19% le spese sanitarie devono essere pagate solo tramite sistemi tracciabili come il bancomat, gli assegni, le carte o i bonifici.

Con diversi documenti di prassi, compresa la circolare n. 13 del 31 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate, nel fornire istruzioni per la compilazione delle dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità, ha fornito pure un quadro completo delle spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta, comprese gli oneri relativi a spese sanitarie.

La stessa Agenzia delle Entrate, nel mese di giugno 2019, ha pure pubblicato una Guida, “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie” (reperibile nel sito istituzionale dell’Agenzia), contenente tutte le disposizioni riguardanti il settore in argomento.

Più recentemente, con circolare n. 11 del 7 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate, nel fornire numerosi chiarimenti in merito alle problematiche sorte in occasione dell’emanazione delle disposizioni contenenti agevolazioni fiscali in periodo di pandemia da Covid-19, ha avuto modo di evidenziare che rientrano nel concetto di oneri deducibili per spese sanitarie anche le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e, più in particolare, per l’acquisto di “mascherine protettive”, tanto importanti in questo periodo.

L’Agenzia, rispondendo ad un apposito quesito (5.12) , ha ricordato, in linea generale, l’opportunità di tenere in considerazione quanto evidenziato nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, con la quale è stato ribadito, tra l’altro, che per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”.

Ha ricordato, inoltre, che al fine di individuare correttamente gli oneri fiscalmente deducibili ai sensi della citata disposizione di cui alla lettera c del 1^ comma, dell’articolo 15 del Tuir, è necessario fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute contenenti l’elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche.

Ed a tale scopo, ai fini della detraibilità delle spese in argomento, ha pure ricordato che è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del ministero della Salute. Identificando il “prodotto deducibile” mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quale il codice “AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)”.

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